Questioni sulla tempestività della contestazione disciplinare

Il rapporto tra adozione degli atti della sequenza disciplinare e la loro notificazione al lavoratore incolpato nell’ottica del rispetto dei termini stabiliti per il loro compimento

31 Gennaio 2020
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Con l’ordinanza che si sottopone oggi all’attenzione dei lettori, la Sezione Lavoro della S.C. di Cassazione torna ad occuparsi di un tema che può ritenersi un classico del diritto disciplinare, ovverosia il rapporto tra adozione degli atti della sequenza disciplinare e la loro notificazione al lavoratore incolpato nell’ottica del rispetto dei termini stabiliti per il loro compimento. Trattasi di aspetto particolarmente delicato nel sistema delineato dal d.lgs. n. 150/2009, che ha stabilito, con disposizione inequivocabile, la natura perentoria del termine per la contestazione dell’addebito, oltre a dedicare apposite disposizioni alla comunicazione dei provvedimenti.
Deve preliminarmente evidenziarsi che la norma non chiarisce in maniera tranciante se nel termine stabilito dall’art. 55 bis comma 4 la contestazione vada adottata, ovvero debba quantomeno avviarsi il procedimento finalizzato alla sua comunicazione od essere anche consegnata all’incolpato: l’inciso “provvede alla contestazione” non soccorre infatti l’interprete in tale operazione ermeneutica.
In carenza di espressa indicazione normativa che specifichi se la comunicazione della contestazione debba avvenire o meno nel termine stabilito dal comma 4 dell’articolo 55 bis del d.lgs. n. 165/2001, va valorizzato il dato sistematico che depone nel senso sostenuto dalla giurisprudenza della S.C., inducendo quindi…

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