Il Consiglio di Stato, (Sez. V), con la sentenza del 28 giugno 2024, n. 5750 rappresenta una significativa illustrazione del bilanciamento tra il diritto di accesso agli atti amministrativi e la funzione di controllo attribuita ai consiglieri comunali, mettendo in luce il ruolo cruciale della giurisprudenza amministrativa nella garanzia della trasparenza e nel sostegno al buon andamento della pubblica amministrazione.
La ricorrente, consigliera comunale del Comune di Santa Severina, aveva originariamente interposto ricorso contro la decisione del Comune di non concedere l’accesso agli atti relativi a tre procedure concorsuali. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria aveva respinto tale ricorso, sostenendo che la ricorrente non avesse diritto all’accesso, in quanto non partecipante alle procedure né nella sua qualità di consigliera comunale, affermando che la conoscenza degli atti non era strumentale all’esercizio delle sue funzioni.
Tuttavia, l’appellante ha contestato tale interpretazione, facendo leva sull’articolo 43 del d.lgs. n. 267 del 2000, che stabilisce il diritto dei consiglieri comunali di ottenere informazioni dagli uffici comunali per l’adempimento delle proprie funzioni. La sentenza del Consiglio di Stato, accogliendo l’appello, ha ribadito un principio fondamentale: il diritto di accesso ai documenti amministrativi per i consiglieri comunali non è un semplice strumento di controllo, ma una necessità intrinseca al ruolo di garante dell’interesse pubblico che essi rappresentano.
La decisione sottolinea che il consigliere comunale, agendo nell’interesse della collettività, deve poter accedere liberamente agli atti amministrativi che possono avere rilevanza per le decisioni politico-amministrative del consiglio comunale. La sentenza ribalta così la precedente interpretazione del TAR, considerandola eccessivamente restrittiva e non congruente con il principio di trasparenza che regola l’attività degli enti locali.
I punti nodali della sentenza
Questa sentenza è significativa per vari motivi. Primo, riafferma il ruolo attivo dei consiglieri comunali nel monitoraggio delle attività dell’amministrazione, essenziale per prevenire eventuali abusi e per garantire che le operazioni siano condotte nell’interesse della collettività. Secondo, chiarisce che la natura del diritto di accesso ai sensi dell’articolo 43 non richiede una specifica motivazione da parte del consigliere, sottolineando così la fiducia nell’integrità e nel ruolo istituzionale dei membri del consiglio comunale.
Inoltre, compensando le spese giudiziali tra le parti, il Consiglio di Stato ha riconosciuto la peculiarità della controversia, evidenziando la legittimità del dubbio interpretativo sollevato dalla ricorrente e confermando l’importanza di un dibattito aperto e informato sugli ambiti di legittimo accesso agli atti amministrativi.
Questa sentenza si pone come un punto di riferimento per futuri dibattiti sul diritto di accesso agli atti e sull’interpretazione delle norme che regolano la trasparenza amministrativa, essenziale per il rafforzamento delle dinamiche democratiche all’interno delle istituzioni locali.
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