Massima
Rientra nella giurisdizione del giudice del lavoro, ex art. 63, d.lgs. n. 165 del 2001, una controversia avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con il quale la pubblica amministrazione ha dichiarato la decadenza dal diritto all’assunzione a tempo indeterminato alle proprie dipendenze, del vincitore di una procedura di stabilizzazione del personale, ex art. 20 comma 2, d.lgs. n. 75 /2017 con lo svolgimento di prove selettive, disposta perché l’interessato, nonostante i formali e ripetuti inviti rivolti dalla pubblica amministrazione a stipulare il contratto di lavoro, ha più volte richiesto di differire, in ragione di pregressi impegni professionali, la sottoscrizione del contratto di lavoro e, da ultimo, ha proposto di essere disponibile a sottoscrivere soltanto un contratto di lavoro part-time al 50% piuttosto che full time espressamente previsto dal bando.
Fatto
Nel 2019 la Regione Campania approvava il piano triennale di fabbisogno di personale 2019-2021, nel quale si prevedeva la stabilizzazione di n.34 unità di personale precario. Di seguito veniva approvato il bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato ai fini della stabilizzazione dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del d.lgs. n.75/2017.
Il ricorrente in data 11.6.2019 presentava domanda relativa al profilo di funzionario policy regionali, superando con successo tutte le prove e risultando idoneo.
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