Le indennità di trasferta per il trasferimento e il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai familiari del dipendente pubblico trasferito, nonché i rimborsi delle spese di trasloco riconosciute in questo caso e il contributo riconosciuto nel caso di trasloco nella stessa città da o per o tra alloggi di servizio, sono abrogati. La possibilità di erogazione dell’indennità di prima sistemazione nel caso di trasferimenti per ragioni di servizio viene limitata solamente al caso di effettivo trasferimento della residenza. Sono queste le disposizioni restrittive previste dalla proposta di legge di stabilità e per il trasferimento dei dipendenti pubblici, salvo quelli dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Disposizioni che, una volta approvate, produrranno effetti ancora più rilevanti alla luce delle previsioni contenute nel recente Dl n. 138/2011, la «Manovra di ferragosto», in base alle quali i dipendenti pubblici possono essere facilmente trasferiti dai dirigenti per ragioni di servizio in altre sedi nell’ambito della stessa regione, ambito che invece per i dipendenti del ministero dell’Interno si estende all’intero Paese. Vediamo le norme abrogate, anche se contenute in contratti collettivi. In primo luogo il dipendente e i familiari hanno diritto all’indennità di trasferta per tutto il periodo di viaggio necessario al trasferimento per esigenze di servizio. L’indennità comprende anche gli oneri per una sosta non superiore a 24 ore, nel caso di trasferimento in località posta a distanza superiore a 800 km. Ricordiamo che l’indennità di trasferta per missioni è già stata abolita per tutti i dipendenti pubblici dai commi 213 e 214 della legge n. 266/2005, Finanziaria 2006. E ancora, nel caso di trasferimento del dipendente pubblico viene erogata un’indennità che copre gli oneri di viaggio suoi e dei familiari, oneri che devono essere calcolati sulla base del costo dei biglietti dei mezzi di trasporto pubblico ovvero di 2,20 centesimi a km in caso di assenza di mezzi pubblici. A questi oneri si aggiungono anche quelli necessari per il trasloco dei mobili, sulla base del costo sostenuto. Spetta inoltre al dipendente il «rimborso delle spese per l’imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico» dei suoi bagagli. E infine gli spetta un contributo nel caso di passaggio, su decisione dell’amministrazione, nell’ambito dello stesso comune da un alloggio di servizio a un altro o a un alloggio privato o nel caso opposto. I benefici verranno meno per tutti i dipendenti pubblici al momento della definitiva approvazione della legge di stabilità. Mentre l’indennità di prima sistemazione, prevista in una misura compresa tra poco più di 200 euro e poco più di 60 sulla base della qualifica di inquadramento, viene limitata solamente al caso di effettivo trasferimento della residenza. Ricordiamo che il legislatore ha di recente previsto, articolo 1, comma 29, Dl n. 138/2011, che le Pa possano per «motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive» contenute nel piano delle performance e di razionalizzazione disporre il trasferimento del personale nell’ambito della stessa regione. La relativa disciplina sarà dettata nei contratti collettivi nazionali di lavoro, ma fino ad allora la decisione spetta ai dirigenti in quanto siamo nell’ambito dei “criteri datoriali” e l’unica forma di relazione sindacale è la semplice informazione preventiva.
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