di G. Crepaldi (ilpersonale.go-vip.net 22/8/2014)
Il tema del cumulo di retribuzione erogata da un soggetto pubblico e trattamento pensionistico è stato oggetto di recenti interventi legislativi e di alcune circolari esplicative del Dipartimento della funzione pubblica (8/2012 e 3/2014).
L’intervento più recente è da ricollegarsi alla legge di stabilità per l’anno 2014, che è la legge 27 dicembre 2014 n. 147 la quale si inserisce nel quadro tracciato dall’art. 23-ter del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011 n. 214, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012.
Nel complesso, l’obiettivo perseguito è quello della equità e del contenimento dei trattamenti economici nel settore pubblico e, dunque, più in generale, del contenimento della spesa pubblica; a tal fine, si impone un limite al trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione.
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