Aggiornamento assunzioni del personale da parte degli enti locali e il problema del passaggio dei part-time a tempo pieno (prima parte) – Il Commento di V. Giannotti

Non si interrompono ancora le domande di chiarimenti da parte degli enti locali, sulla sorte delle trasformazioni dei contratti da part-time a tempo pieno, così come non si definiscono in modo chiaro le risposte da parte dei magistrati contabili.

25 Ottobre 2016
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di V. Giannotti

Non si interrompono ancora le domande di chiarimenti da parte degli enti locali, sulla sorte delle trasformazioni dei contratti da part-time a tempo pieno, così come non si definiscono in modo chiaro le risposte da parte dei magistrati contabili. L’ultimo caso posto all’attenzione dei giudici contabili riguarda la seguente domanda da parte da parte di un comune:
nell’attesa che i dipendenti in sovrannumero degli enti di vasta area siano ricollocati, e sempre nel rispetto della possibilità di assunzione … e del limite della spesa del personale, se sia possibile la trasformazione di n. 2 contratti da tempo parziale (90% e 50%), in due contratti full-time”.
La Corte dei conti con la deliberazione n. 279/2016, glissa in modo parziale sulla domanda e, in considerazione della mancata specificazione se tali part-time fossero stati assunti sin dall’inizio a tempo pieno o meno, risponde in modo persuasivo sola questione che riguarda il passaggio del personale assunto sin dall’inizio a tempo pieno. Tuttavia, sembra opportuno distinguere le due ipotesi verificando la normativa vigente, nonché la posizione assunta su tale questione da parte del legislatore e dalla Funzione Pubblica. In merito alla normativa vigente, si precisa che in data 10/10/2016, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato la percentuale di riassorbimento da parte delle singole regioni, in ottemperanza alle indicazioni contenute nel recente decreto degli enti locali.

AGGIORNAMENTO NORMATIVA VIGENTE
La ricollocazione del personale di area vasta, introdotta dalla legge di stabilità 2015 (Art.1, comma 424 legge 190/2014), ha di fatto reso indisponibili le capacità assunzionali degli enti locali degli anni 2015 e 2016 con l’esclusiva finalità di ricollocare il personale eccedentario di area vasta. E’ stato, successivamente, chiarito come eventuali resti assunzionali, discendenti dalla mancata utilizzazione delle capacità assunzioni non utilizzate nel triennio precedente, potessero essere utilizzatI liberamente (art.3, comma 5, D.L.90/2014 “… consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente …”), con la sola esclusione del personale della polizia municipale, stante il nuovo vincolo introdotto dal d.l.78/2015 (Art.5 comma 6, d.l.78/2015 “… Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale …”).

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