Il decreto prevede che le pubbliche amministrazioni adeguino i propri sistemi di gestione informatica dei documenti entro e non oltre 18 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (30 giorni dalla pubblicazione in GU del 12 gennaio 2015). Fino al completamento di tale processo possono essere applicate le previgenti regole tecniche. Decorso tale termine si applicano le regole tecniche contenute nel DPCM.
Il documento informatico è formato mediante una delle seguenti principali modalità:
a) redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software;
b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico;
c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente;
d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.
Per maggiori approfondimenti, LEGGI l’ARTICOLO di E. Belisario, Pubbliche amministrazioni e documenti informatici: cosa succede dal 12 agosto?
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Il Codice delle Amministrazioni digitali dopo la riforma Madia
Milano, 4 ottobre 2016
A cura dell’ Avv. Ernesto Belisario
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