Amministrazioni senza segreti sul personale

Una nota dell’anci spiega il dlgs 33/2013 I dati dovranno essere pubblicati sui siti web nella sezione dedicata alla trasparenza

Marcello Serra 17 Aprile 2013
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Il conto annuale delle pubbliche amministrazioni dovrà contenere i dati sulla dotazione organica e sul personale in servizio effettivo.
All’interno del conto dovranno essere indicate sia la diversa distribuzione tra le qualifiche e tra le aree professionali, sia le relative spese sostenute.
Tutte queste informazioni dovranno poi essere pubblicate sul sito delle amministrazioni, in una apposita sezione denominata amministrazione trasparente.
Questo è quanto emerge dalla nota informativa pubblicata ieri dall’Associazione nazionale comuni italiani (Anci), in merito al decreto recante disposizioni in materia di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni (dlgs n. 33/2013).
La nota informativa dell’Anci, sottolinea inoltre, che a seguito dell’entrata in vigore del decreto trasparenza, ogni amministrazione sarà tenuta a creare una apposita banca dati all’interno della quale dovranno essere reperibili tutte le norme di legge che regolano il funzionamento dell’ente, della sua organizzazione e delle sue attività.
Questo al fine di completare il quadro previsto dal nuovo accesso civico, in base al quale tutti i cittadini, senza obbligo di motivazione potranno avere accesso a ogni atto amministrativo del quale è prevista la pubblicazione.
La nota dell’Anci precisa poi che, al fine di vigilare sul corretto adempimento degli oneri sulla trasparenza, dovrà essere indicato un apposito responsabile.
In base alla nuova normativa, spetterà infatti al responsabile per la trasparenza, segnalare all’ufficio per la disciplina, i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazioni.
A conclusione della nota informativa, l’Associazione sottolinea poi come l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti, costituirà elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, nonché eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione.
Il tutto, sarà comunque valutato poi, ai fini della corresponsione della retribuzione e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

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