In quest’ ottica vanno lette e coordinate fra loro le norme della pre–intesa che attribuiscono agli enti locali la possibilità di fissare autonomamente, proprio come accade per i dirigenti, una percentuale non inferiore al 20% delle risorse destinate alle posizioni organizzative da utilizzare per le loro indennità di risultato.
Ciò significa che gli enti locali, come richiesto nell’ atto di indirizzo del Comitato di settore, hanno ora lo strumento per potenziare la componente retributiva delle posizioni organizzative legata al raggiungimento dei risultati.
A ciò si aggiunge la possibilità contrattuale di attribuire incarichi ad interim di altra posizione organizzativa vacante o assente a dipendenti già titolari di questa funzione, con l’attribuzione di specifica indennità aggiuntiva, cosi come già accade per le “reggenze” di altre aree o settori, da parte dei dirigenti.
Ma non è tutto. Il quadro ordinamentale profondamente innovativo delle posizioni organizzative si completa, nei Comuni con dirigenza, con l’inserimento in bilancio delle risorse per la loro remunerazione, che vengono quindi sottratte al fondo per il trattamento economico accessorio; e inoltre con la possibilità, contrattualmente sancita, di individuare attraverso modifiche dei regolamenti di organizzazione, posizioni organizzative con deleghe delle funzioni dirigenziali che comportino anche la firma di provvedimenti finali aventi rilevanza esterna.
Su quest’ ultimo aspetto si è detto ancora poco o nulla.
Rappresenta invece una modifica sostanziale per Comuni e Città metropolitane, che trova il suo fondamento giuridico, come richiamato nell’atto di indirizzo di parte datoriale, nell’articolo 17, comma 1-bis del Dlgs 165/2001, e prova a far evolvere l’area delle posizioni organizzative verso la loro naturale vocazione: figure intermedie tra il dirigente e la struttura di riferimento, cui poter delegare funzioni dirigenziali che comprendono il potere di impegnare l’ ente verso l’ esterno.
Il precipitato logico di questa nuova disciplina è la possibile individuazione, nei regolamenti interni sull’ organizzazione degli uffici e dei servizi, di figure professionali del tutto simili alla vice-dirigenza, pur non introducendola formalmente come autonoma categoria di rapporto contrattuale.
Profili professionali che, per l’alto grado di autonomia gestionale e organizzativa o per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, possono essere previste come figure cui si può attribuire il potere di firma di provvedimenti a rilevanza esterna o la supplenza di figure dirigenziali in caso di assenza o vacanza del titolare, su delega ovviamente di tali funzioni dirigenziali. Le nuove regole sono coerenti con il requisito della temporaneità dello svolgimento di funzioni dirigenziali da parte di “non dirigenti”, applicandosi la disciplina della delega di poteri.
In termini concreti, il nuovo contratto offre agli enti maggiore autonomia organizzativa, e nuovi principi di semplificazione su altri istituti, e la possibilità di valorizzare, premiandola anche economicamente, l’assunzione di responsabilità da parte di quelle figure connotate da autonomia gestionale e alta professionalità. In questo modo si attua un preciso indirizzo del comitato di settore, attento a non deludere le aspettative di quanti attendevano questo atto da nove lunghi anni.
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