DOMANDA:
In virtù della disposizione di cui all’art. 53, comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 (in materia di pantouflage-revolving doors, così come introdotto dalla legge 190/2012) si chiede se siano soggetti all’applicazione dei limiti e dei divieti previsti nella norma (divieto triennale per l’ex dipendente di prestare attività lavorativa presso soggetti destinatari, nel triennio antecedente alla cessazione, di potere autoritativo e/o negoziale del dipendente stesso) i soli dipendenti cessati a far data dall’entrata in vigore della suddetta normativa (6 novembre 2012) o anche i dipendenti già cessati in tal data.
RISPOSTA:
L’art. 1, comma 43 della legge 190/2012 prevede che: “Le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge”. Ciò significa che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti ai dipendenti cessati, precedentemente all’entrata in vigore della legge (28.11.2012), non sono nulli – sebbene conferiti in violazione di quanto previsto dalla norma – né vige per il soggetto privato l’obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad essi riferiti. Poiché la legge ha espressamente regolato il problema dell’efficacia nel tempo della norma, limitandone l’ambito di applicazione ai contratti e agli incarichi conferiti successivamente alla sua entrata in vigore, si ritiene che, per quanto non espressamente previsto, non soccorrano deroghe. In altri termini, se il contratto (o l’incarico) con il dipendente cessato è stato stipulato prima del 28.11.2012, la legge non si applica. Se è stato stipulato dopo, la legge si applica e il contratto/incarico è nullo, a prescindere dal fatto che il dipendente fosse cessato precedentemente o successivamente all’entrata in vigore della suddetta normativa.
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