Anticorruzione a 360°

Le istruzioni della Funzione pubblica per applicare la legge 190/2012Sanzionabili abusi penalmente irrilevanti

Marcello Serra 29 Gennaio 2013
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La legge n.190/2012 «amplia» la nozione di corruzione.
Nel senso che il suo concetto deve essere inteso «in senso lato», ovvero comprensivo di tutte quelle situazioni in cui, durante l’azione amministrativa, si riscontri l’abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato, al fine di ottenerne dei vantaggi.
Quindi, le fattispecie da affrontare sono più ampie di quelle disciplinate dal codice penale, comprendendo quelle situazioni che, a prescindere dalla loro rilevanza sul piano penale, fanno emergere un «malfunzionamento» dell’amministrazione a causa dell’uso privato dell’esercizio delle funzioni pubbliche.È quanto si desume dalla lettura della circolare n.1/2013, emanata pochi giorni fa dal dipartimento della funzione pubblica, con cui si forniscono i primi indirizzi operativi sulle disposizioni recate dalla legge sopra indicata, entrata in vigore lo scorso 28 novembre, soprattutto segnalando la tempestiva necessità di procedere alla nomina del dirigente responsabile della prevenzione.Le prescrizioni contenute nella legge sopra indicata, poi, si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni incluse nel dlgs n.165/2001.
Pertanto, il campo applicativo della norma comprende anche le regioni e gli enti locali.
In questi enti, di regola, la figura del responsabile della prevenzione della corruzione deve essere rivestita dal segretario generale.
Inoltre, nella scelta di tale figura, le p.a. dovranno valutare i soli dirigenti che non siano stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna e che abbiano dato dimostrazione, nel tempo, di un comportamento integerrimo.Sul versante dei soggetti destinatari delle disposizioni, poi, la circolare evidenzia che il comma 59 dell’articolo 1 della legge precisa che le disposizioni di prevenzione della corruzione sono attuazione diretta dell’articolo 97 della carta costituzionale.
Pertanto, il campo attuativo comprende anche le regioni e gli enti locali che, entro il 28 marzo prossimo, attraverso le intese in Conferenza Unificata, dovranno mettere nero su bianco i loro adempimenti, anche prevedendo misure di flessibilità in materia di scadenze dei termini per gli adempimenti.Sull’identikit del responsabile della prevenzione, il ministro Filippo Patroni Griffi non ha dubbi.
Negli enti locali, la figura deve essere svolta dal segretario con provvedimento di nomina da parte dell’organo di vertice politico, mentre eventuali diverse soluzioni dovranno essere adeguatamente motivate.
Per i ministeri, poi, la nomina spetta direttamente al ministro, mentre per gli altri enti, dovrà provvedere l’organo che ha le funzioni di indirizzo e controllo.
Preferibilmente, la scelta dovrà ricadere sui dirigenti di prima fascia di ruolo, così da evitare che eventuali iniziative che lo stesso vorrà intraprendere nei confronti dell’amministrazione «possano essere compromesse dalla precarietà dell’incarico».Infine, nei criteri di scelta dovrà essere tenuto in massima considerazione anche il fascicolo personale del soggetto da nominare.
In pratica, scrive Patroni Griffi, chi dovrà svolgere la funzione di responsabile anticorruzione dovrà avere un curriculum e uno stato di servizio che non sia stato macchiato da provvedimenti di condanna o disciplinari e che, nel tempo, abbia sempre dato prova di un comportamento integerrimo.

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