Apprendistato, regole in sei mesi

Riforme. Con la nuova legge tutti i poteri alla contrattazione

Marcello Serra 12 Ottobre 2011
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La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Testo Unico sull’apprendistato (d.lgs. n. 167/2011) è solo il punto di partenza della riforma della materia; la nuova normativa, infatti, potrà essere utilizzata solo quando saranno completati i processi attuativi previsti per ciascuna delle tre tipologie di contratto. Anche le norme della riforma Biagi potevano entrare in vigore solo dopo l’approvazione delle discipline regionali e collettive; quello che cambia, rispetto all’esperienza precedente, è la maggiore semplicità di questi percorsi. Tale profilo emerge soprattutto con riferimento all’apprendistato professionalizzante, la tipologia più colpita dalle criticità attuative della precedente legislazione. Questa forma contrattuale, nella sua nuova versione, potrà essere utilizzata quando il contratto collettivo applicabile al rapporto (di qualsiasi livello: nazionale, territoriale o aziendale) avrà definito le modalità di erogazione della formazione. Il contratto collettivo dovrà definire anche la durata, minima e massima, del rapporto, senza eccedere il tetto di tre anni (limite che può salire a 5 per alcuni profili dell’artigianato). L’apprendistato professionalizzante, quindi, diventerà utilizzabile in momenti diversi per ciascun settore produttivo, secondo la velocità con cui sarà sottoscritta la relativa normativa collettiva. Questo percorso non sarà in alcun modo influenzato dalla legislazione regionale. Il Testo Unico, infatti, non assegna alle Regioni il compito di legiferare, ma piuttosto chiede loro di organizzare una formazione integrativa per gli apprendisti, senza condizionare l’utilizzo del contratto all’effettiva attuazione di questo adempimento. Per quanto attiene all’apprendistato per la qualifica, le messa a regime del nuovo contratto dipenderà dall’approvazione, in ciascuna Regione, della normativa sui profili formativi. Tale normativa potrà essere approvata solo dopo che è stato raggiunto un accordo in Conferenza Stato – Regioni, e comunque all’esito di un processo di consultazione delle parti sociali. La normativa regionale dovrà definire anche le caratteristiche della qualifica e del diploma professionale, e dovrà quantificare il monte ore di formazione che deve essere svolto dall’apprendista. Anche per l’apprendistato di alta formazione e ricerca, sarà necessario attendere le norme regionali, che dovranno essere precedente da un’intesa con le parti sociali e gli enti formativi. In caso di inerzia regionale, potranno essere stipulati accordi tra i singoli datori di lavoro e gli enti formativi, e il contratto potrà essere utilizzato. Come si vede, il percorso attuativo di ciascuna tipologia di apprendistato, seppure semplificato, sarà molto impegnativo. Il Testo Unico assegna un termine molto stretto per la conclusione di questo percorso: le vecchie norme continueranno a regolare il contratto solo per 6 mesi, e una volta scaduto questo termine perderanno efficacia: va scongiurato il rischio di una nuova, e sicuramente sgradita, paralisi attuativa.

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