ARAN – E’ possibile conferire mansioni superiori al lavoratore che sostituisce la collega in maternità?

L’ARAN, con orientamento applicativo del 24 maggio 2016, n. 1843, risponde alla domanda se sia possibile attribuire mansioni superiori ad un lavoratore per la sostituzione di una lavoratrice assente per fruizione del congedo di maternità

30 Maggio 2016
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Orientamento applicativo ARAN del 24 maggio 2016, n. 1843:

DOMANDA

E’ possibile attribuire le mansioni superiori ad un lavoratore inquadrato nella categoria C per la sostituzione di una lavoratrice in possesso di un profilo della categoria D, assente per fruizione del congedo di maternità?

RISPOSTA

Nel merito del quesito formulato, relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene utile precisare quanto segue.

L’art.8, comma 2, lett.b) del CCNL del 14.9.2000, sostanzialmente ripetendo l’analoga previsione contenuta nell’art.52, comma 2, lett.b), del D.Lgs.n.165/2001, ammette il conferimento delle mansioni superiori solo “nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza”.

Quindi, in virtù di tale disposizione, il conferimento è possibile solo nei casi in cui è necessario sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

In tale ambito, quindi, rientrano solo le ipotesi di legittima sospensione del rapporto di lavoro cioè le ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, che determinano uno stato di quiescenza del rapporto, prevista sia dalla legge che dal contratto collettivo di comparto.

Esempio tipico sono le malattie del lavoratore, il servizio militare, le assenze per gravidanza e puerperio, le aspettative per cariche pubbliche elettive o per cariche sindacali ecc.

 

 

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