Su ARAN INFORMA del mese di ottobre 2014 sono stati pubblicati i seguenti orientamenti applicativi:
Il dipendente, che presti la propria attività lavorativa continuativamente per tutto l’anno, ha diritto, in qualsiasi momento dell’anno in questione, all’utilizzo di tutti i giorni di ferie contrattualmente previsti per lo stesso anno oppure può fruire solo dei giorni di ferie maturati (proporzionati ai mesi di lavoro svolto nell’anno considerato) fino al momento della richiesta?
Relativamente alla particolare problematica esposta, l’avviso dell’Aran è nel senso che, ordinariamente, il dipendente possa, in qualsiasi momento dell’anno, fruire di tutte le ferie allo stesso spettanti, sulla base della disciplina contrattuale, per quell’anno.
Infatti, l’art. 18, comma 7 del CCNL del 6.7.1995 prevede che solo nell’anno di assunzione e nell’ultimo anno di servizio le ferie maturano in relazione al servizio prestato e, quindi, devono essere computate in dodicesimi.
Pertanto, esclusivamente in queste specifiche ipotesi, il dipendente può fruire dei soli giorni di ferie maturati fino al momento della richiesta.
Nel caso in cui nella dotazione organica dell’ente siano presenti funzionari della categoria D, sia con profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D1, sia con profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3, gli incarichi di posizione organizzativa possono essere conferiti solo a tale ultima tipologia di funzionari?.
Relativamente a questa problematica, si ritiene opportuno evidenziare che, nell’ambito della vigente disciplina contrattuale (artt. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999), gli incarichi di posizione organizzativa possono essere conferiti solo a personale della categoria D, salvo che non si tratti di enti la cui dotazione non preveda posti di categoria D.
Nell’ambito della categoria D, data la unitarietà della stessa, gli incarichi di posizione organizzativa possono essere conferiti, indifferentemente, sia a personale di tale categoria in possesso di profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D1 sia a quello collocato in profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3.
Pertanto, ove nel caso di specie venga in considerazione un dipendente comunque inquadrato nella categoria D, allo stesso potrà essere legittimamente conferito un incarico di posizione organizzativa.
Quello che effettivamente rileva è il rigoroso rispetto da parte dell’Ente dei criteri di conferimento dallo stesso preventivamente adottati nell’osservanza delle previsioni delle previsioni dell’art. 9, comma 2, del CCNL del 31.3.1999.
Poiché si tratta di un incarico che, in base alla disciplina contrattuale, può essere conferito, stante come detto la unitarietà della categoria D, a personale inquadrato nella stessa, sia in profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D1, sia in quelli con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3, si ritiene che non si possa determinare neppure un eventuale problema di “mansioni superiori” ove la titolarità della posizione organizzativa sia attribuita a personale della prima tipologia (D1).
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