ARAN: organizzazione del lavoro per turni personale a part time al 50%

6 Novembre 2014
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Negli orientamenti applicativi l’ARAN in data 14/10/2014 risponde alla seguente domanda:

Un  dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale al 50% può essere inserito in una organizzazione del lavoro per turni?

In linea generale, si può evidenziare che, attualmente, nella vigente disciplina contrattuale del turno (art.22 del CCNL del 14.9.2000) e del rapporto di lavoro a tempo parziale (artt.4-6 del CCNL del 14.9.2000) non si rinvengono disposizioni che, in assoluto, facciano divieto di impiego di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale (con articolazione e distribuzione dell’orario di lavoro su tutti i giorni della settimana, in conformità dell’orario di servizio adottato dall’ente) in ordinari turni di lavoro settimanale, secondo la regolamentazione propria di questo istituto contenuta nell’art.22 del CCNL del 14.9.2000.

E’ indubbio, peraltro, che una tale scelta, tenuto conto del ridotto impegno lavorativo connesso al tempo parziale, potrebbe comportare, soprattutto se nella turnazione si ritenesse di inserire anche personale a tempo pieno, alcune difficoltà di carattere organizzativo: predisporre un turno che copra almeno 10 ore di orario di servizio, garantendo la rotazione di due lavoratori sul medesimo posto di lavoro ed una equilibrata alternanza delle diverse tipologie di orario in turno nel corso del mese tra i lavoratori interessati.

Ove l’ente decidesse, comunque, di inserire il lavoratore a tempo parziale in un’organizzazione del lavoro per turni, potrebbe rendersi necessario ridefinire i contenuti stessi di tale tipologia contrattuale, in modo da tenere conto anche dell’eventuale orario ridotto a 35 ore settimanali vigente per i lavoratori in turno a tempo pieno, come eventualmente adottato dall’ente sulla base della contrattazione integrativa di cui si è detto.

Pertanto, l’ente dovrà procedere ad una nuova quantificazione proporzionale dell’orario di lavoro del dipendente  a tempo parziale, rispetto al tempo pieno, ed anche alla individuazione di  una nuova distribuzione dello stesso nel corso della settimana, funzionale ovviamente alle esigenze del turno.

Si deve ricordare, tuttavia, che, in base alle vigenti disposizioni legali e contrattuali, per la definizione e distribuzione di nuovo orario di lavoro nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo parziale, rispetto a quanto precedentemente concordato tra datore di lavoro pubblico e dipendente, è necessaria la stipulazione di uno specifico contratto individuale, che si sostituisce al precedente.

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