E’ stato inserito in data 02/02/2016 in materia di congedi il seguente l’Orientamento applicativo ARAN_1808.
DOMANDA
Una dipendente trasforma il suo rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale orizzontale con decorrenza dal 1° novembre 2015.
La suddetta dipendente prima di tale data, essendo in attesa di un bambino, nell’ambito del rapporto di tempo pieno, si trova a godere già del congedo di maternità, con data presunta del parto fissata alla fine di novembre 2015.
Pertanto, si chiede, se, nell’ambito di tutto il complessivo periodo di congedo di maternità (cinque mesi), sarà dovuta la retribuzione prevista per il rapporto di lavoro a tempo pieno oppure se, a far data dal 1° settembre, data di costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere riconosciuta una retribuzione ridotta in coerenza con i contenuti del nuovo rapporto di lavoro?
Per il periodo di congedo parentale remunerato in misura ridotta (30%), la base stipendiale per il calcolo deve essere identificata con quella prevista nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo pieno oppure con quella connessa al rapporto di lavoro a tempo parziale?
RISPOSTA
L’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che, con decorrenza dal 1° novembre 2015, data di costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, l‘ente debba procedere al riproporzionamento del trattamento economico in godimento della lavoratrice in congedo di maternità, ai sensi dell’art.6, comma 9, del CCNL del 14.9.2000.
Si ritiene, cioè, che la lavoratrice abbia diritto alla medesima retribuzione che avrebbe percepito se fosse stata in servizio (se non fosse intervenuto il congedo di maternità), e cioè quella ridotta dal 1° settembre per effetto del rapporto a tempo parziale, calcolata sulla retribuzione spettante nel mese precedente l’inizio del congedo di maternità.
A tal fine l’ente, quindi, prende in considerazione il trattamento che la lavoratrice percepiva prima del congedo di maternità, quando era titolare di un rapporto di lavoro a tempo pieno, su questa base si provvede a calcolare la retribuzione spettante, ridotta in relazione alla effettiva durata della prestazione lavorativa connessa al rapporto che si andrà a costituire con decorrenza 1° settembre 2015.
Relativamente poi al successivo periodo di congedo parentale, evidentemente, la lavoratrice fruirà prima del periodo dei primi 30 giorni retribuiti per intero, per i quali le sarà riconosciuto il trattamento economico al 100% alla stessa riconosciuta, con decorrenza 1° settembre 2015, nell’ambito del rapporto a tempo parziale, dato che, in base alla disciplina contrattuale, la retribuzione va sempre commisurata alla durata della prestazione giornaliera.
Nell’ambito dei successivi periodi di congedo parentale con retribuzione ridotta, secondo la disciplina dell’art.34, comma 1, del D.Lgs.n.151/2001, in coerenza con quanto sopra detto, l’ente calcola la percentuale del 30% prevista dalla citata sulla retribuzione spettante nell’ambito del rapporto a tempo parziale e non su quella intera.
A sostegno di quanto sopra detto, si richiamano anche le specifiche disposizioni dell’art.60 del D.Lgs.n.151/2001 in materia di tempo parziale, secondo le quali:
“1. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e, in particolare, del principio di non discriminazione, la lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno comparabile, per quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal presente testo unico. Il relativo trattamento economico è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
Diversamente ritenendo (immutabilità anche nel corso del rapporto di lavoro a tempo parziale del trattamento economico di maternità già riconosciuto alla lavoratrice nell’ambito del precedente rapporto a tempo pieno, per il solo fatto che già ne beneficiava, data la mancanza di norme contrattuali o legali di garanzia in tal senso) non si terrebbe conto della regola generale del riproporzionamento del trattamento economico stabilita per il rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale sia dal citato art.6, comma 9, del CCNL del 14.9.2000, sia dal richiamato art.60, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001.
Occorre poi, anche considerare che, per la tutela degli effettivi contenuti del rapporto di lavoro della dipendente che fruisce dei congedi di maternità e parentali, il comma 2 del medesimo art.60 del D.Lgs.n.151/2001 dispone che:
“2. Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità, è assunta a riferimento la base di calcolo più favorevole della retribuzione, agli effetti di quanto previsto dall’articolo 23, comma 4.”.
Il legislatore, pertanto, si è preoccupato di stabilire espressamente che, ove durante il congedo di maternità, una lavoratrice titolare di un precedente rapporto di lavoro a tempo parziale, decida di ritornare a tempo pieno, da quel momento il trattamento economico alla stessa spettante è riconosciuto in misura intera, senza quel riproporzionamento che trovava il suo fondamento giustificativo proprio nell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale.
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