DOMANDA
Nel caso in cui, un comune ai sensi dell’art.14 del CCNL del 22.1.2004, stipulasse una convenzione con altro ente per l’utilizzo a tempo parziale di un dipendente di questo ultimo, per un orario di 12 ore settimanali, l’ente utilizzatore potrebbe conferire al suddetto dipendente la titolarità di una posizione organizzativa?.
RISPOSTA
Nel merito del quesito formulato, si ritiene utile precisare quanto segue.
L’art.14 del CCNL del 22.1.2004, come noto, consente agli enti locali la possibilità di avvalersi di personale di altri enti ed amministrazioni del medesimo Comparto Regioni-Autonomie Locali, nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite.
L’utilizzo è consentito, fermo restando il vincolo dell’orario settimanale d’obbligo (le 36 ore settimanali), solo per una parte del suddetto orario di lavoro del dipendente utilizzato, secondo le quantità e modalità stabilite nell’apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia.
Come espressamente precisato dall’art. 14, comma 1, del richiamato CCNL del 22.1.2004, tuttavia, l’utilizzazione parziale, possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione, non si configura come rapporto a tempo parziale.
Pertanto, proprio, perché non viene in considerazione un rapporto di lavoro a tempo parziale non trovano applicazione:
a) la disciplina dell’art.4, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, che non consente il conferimento della titolarità di posizione organizzativa a lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale;
b) le disposizioni dell’art. 4, comma 2 – bis, del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall’art.11 del CCNL del 22.1.2004, che, negli enti privi di dirigenza, consentono l’individuazione di posizioni organizzative che possono essere affidate anche a dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, purché di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno.
Si ritiene, quindi, che, qualora stipuli una convenzione con un altro comune per l’utilizzo di un dipendente a tempo parziale, nei termini descritti nella nota, il vostro ente potrà conferire allo stesso anche un incarico di posizione organizzativa secondo la disciplina prevista dall’art. 14, commi 4 e 5, del citato CCNL del 22.1.2004.
In proposito, si ricorda che:
a) la più favorevole disciplina per il lavoratore incaricato di posizione organizzativa in materia di retribuzione di posizione e di risultato, con la elevazione del valore massimo del primo compenso fino a € 16.000 e del secondo fino ad un massimo del 30%, nei casi di personale utilizzato a tempo parziale da enti diversi da quelli di appartenenza e di servivi in convenzione, trova applicazione solo in presenza di due incarichi diversi e distinti: l’uno attribuito dall’ente di appartenenza e l’altro presso l’ente di utilizzazione o nell’ambito dei servizi in convenzione. Tale disciplina, infatti, si fonda sull’assunto che solo la coesistenza di due incarichi diversi e distinti può creare oggettivamente una condizione di maggiore gravosità del lavoratore, utilizzato su due diverse e distinte posizioni di lavoro (o sedi), rispetto a quella del lavoratore che fruisce di un solo incarico;
b) se, invece, al di fuori di tale particolare ipotesi, al lavoratore sia affidato un solo incarico di posizione organizzativa presso l’ente di appartenenza oppure presso quello che lo utilizza a tempo parziale oppure nell’ambito di un servizio in convenzione, l’importo annuale della retribuzione di posizione e di quella di risultato saranno quelli ordinariamente previsti per la posizione organizzativa, sulla base delle previsioni contrattuali (art. 14 del CCNL del 22.1.2004);
c) nel caso in cui la titolarità di posizione organizzativa sia stata affidata solo nell’ente di utilizzo, l’importo annuale della retribuzione di posizione per questa previsto, deve essere direttamente riproporzionato in relazione alla minore durata della prestazione lavorativa, dato che necessariamente parte del tempo di lavoro è dedicata al servizio dell’ente di appartenenza. Nel caso prospettato essa sarà pari ad un terzo (12/36) della retribuzione di posizione stabilita per la posizione organizzativa affidata.
Per ulteriori e più ampie indicazioni, si rinvia agli orientamenti già predisposti in materia e pubblicati sul sito istituzionale.
Si coglie l’occasione per ricordare che la durata dell’incarico di posizione organizzativa non può essere superiore a 5 anni (art.9, comma 1, del CCNL del 31.3.1999).
Non viene indicato dalla disciplina contrattuale anche un periodo minimo di durata che, ragionevolmente, si può ritenere che non possa essere, ordinariamente, inferiore ad un anno, tenuto conto dell’obbligo della valutazione annuale richiesto dalla disciplina legale e contrattuale.
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