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La circolare fornisce precisazioni a seguito di numerosi quesiti pervenuti da diverse Ragionerie Territoriali dello Stato, volti ad ottenere conferme in ordine alla prescrizione del diritto alla liquidazione degli arretrati stipendiali derivanti dal decreto di ricostruzione di carriera nei confronti del personale docente, nel caso in cui quest’ultimo venga emesso dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presentazione della domanda.
La circolare precisa che in ordine alla decorrenza del suddetto termine di prescrizione, nel caso in cui il relativo provvedimento di ricostruzione di carriera venga emesso in ritardo da parte dell’amministrazione Miur e l’interessato non abbia prodotto alcun atto interruttivo del termine prescrizionale stesso possono essere corrisposti i soli arretrati relativi al quinquennio antecedente l’emissione del decreto di ricostruzione di carriera. Contrariamente, le Ragionerie Territoriali ritenevano che il decreto di ricostruzione di carriera, sebbene tardivo, consentiva la corresponsione di tutti gli arretrati dovuti a decorrere dai cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda stessa, a nulla rilevando il ritardo con cui è stato emanato il provvedimento.
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