Assegnazione incarichi esterni e principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici

Il principio di onnicomprensività della remunerazione dei dirigenti e del restante personale dei livelli, anche degli enti locali, è principio immanente nel rapporto di lavoro pubblico

28 Marzo 2017
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Il principio di onnicomprensività della remunerazione dei dirigenti e del restante personale dei livelli, anche degli enti locali, è principio immanente nel rapporto di lavoro pubblico, tanto che il legislatore ha stabilito nell’art.53, comma 2, D.Lgs.165/2001, in merito alla possibilità di assegnare incarichi aggiuntivi quanto segue “Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati” nonché all’art. 2, comma 3, secondo periodo, e 45, comma 1, del medesimo decreto, che impongono la definizione degli elementi retributivi nell’ambito della contrattazione collettiva, e in ipotesi eccezionali in quella individuale. La domanda posta da un Regione riguarda alcune disposizioni di una specifica legge regionale che stabilisce la possibile attribuzione di compensi ai dirigenti o funzionari nominati quali amministratori, all’interno dell’ente pubblico economico ATER (Aziende territoriali per l’edilizia residenziale) e se tale disposizione di legge sia o meno compatibile con il citato principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici.
La questione è stata affrontata dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, con la deliberazione 23/03/2017 n.53 qui di seguito commentata.

Il principio di onnicomprensività per i dirigenti pubblici

Evidenzia il Collegio contabile come il principio di onnicomprensività per tutti i dipendenti pubblici discenda dal principio di esclusività sancito dell’articolo 98, comma 1, della Costituzione, il quale prevede la destinazione esclusiva del pubblico impiegato agli interessi istituzionali della collettività, non consentendo che la cura dell’interesse collettivo possa costituire lo strumento per perseguire un’utilità individuale ulteriore rispetto a quella costituita dalla legittima retribuzione.

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