> Clicca qui per leggere: Assegno di inclusione: chiarimenti sulla gestione delle domande
Il sito è in evoluzione, a breve saranno disponibili anche le pagine dedicate al monitoraggio e alla valutazione e nei prossimi mesi continuerà a essere arricchito con nuovi contenuti e funzionalità, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per gli addetti ai lavori.
Il sito in particolare offre:
- una sezione news che aggiorna gli utenti sulle ultime novità relative all’ADI;
- una sezione documenti e norme che raccoglie tutta la normativa di riferimento;
- contenuti semplificati e inediti sui Patti di Attivazione Digitale e sui Percorsi di attivazione, con un focus particolare sui Patti per l’Inclusione Sociale e sulla Piattaforma GePI, che traduce in formato elettronico gli strumenti per la valutazione e la progettazione personalizzata;
- una sezione dedicata alle verifiche dei requisiti (controlli anagrafici, composizione del nucleo, condizioni di svantaggio);
- una sezione che riepiloga le diverse tipologie di risorse a disposizione dei territori per il rafforzamento dei servizi;
- informazioni sugli interventi formativi che il Ministero sta promuovendo per assicurare metodologie di intervento uniformi e appropriate;
- una pagina help desk che riassume i diversi canali di supporto per operatori e cittadini.
L’INPS con messaggio numero 1816 del 13-05-2024 ai fini del riconoscimento del beneficio dell’Assegno di inclusione (ADI), l’INPS verifica le condizioni di svantaggio e di inserimento nei programmi di cura e assistenza dichiarati nelle domande di Assegno di inclusione, presso le Amministrazioni che hanno rilasciato le relative certificazioni.
Per le certificazioni di svantaggio rilasciate dal Comune, o per le attestazioni relative all’inserimento in programmi di cura e assistenza a titolarità dei Comuni, delle quali sia stato auto-dichiarato il possesso, l’articolo 4, comma 7, del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 13 dicembre 2023, n. 154, adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede che l’INPS comunichi tempestivamente al Comune indicato dal richiedente le dichiarazioni da verificare mediante la Piattaforma per la gestione dei Patti per l’inclusione sociale (GePI) gestita dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. L’esito delle verifiche è comunicato dal Comune all’INPS attraverso la medesima Piattaforma entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell’INPS. In assenza di tale comunicazione, la richiesta è accolta, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 del decreto-legge n. 48/2023.
Con riferimento alle certificazioni di svantaggio diverse da quelle di cui al citato comma 7 dell’articolo 4 del D.M. n. 154/2023, e non disponibili sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) o negli archivi dell’Istituto, in fase di prima applicazione, l’Amministrazione che ha adottato il provvedimento di inserimento nei programmi di cura e assistenza dei soggetti che si trovano in una delle condizioni di svantaggio, è tenuta ad attestare la sussistenza della condizione certificata di svantaggio e l’inserimento nel programma di cura e assistenza. La predetta attestazione deve essere confermata, entro sessanta giorni dalla ricevuta di notifica da parte dell’INPS, dalle competenti Amministrazioni attraverso il servizio dedicato reso disponibile dall’Istituto. In assenza di tale attestazione, la richiesta è accolta, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 del decreto-legge n. 48/2023.
A tale ultimo riguardo, con il messaggio n. 623 del 10 febbraio 2024, è stato comunicato il rilascio di un apposito servizio WEB, presente nel portale istituzionale e denominato “Validazione delle certificazioni ADI”, attraverso il quale l’Amministrazione pubblica competente può validare la dichiarazione indicata nella domanda di ADI, relativa alle certificazioni attestanti le condizioni di svantaggio per il richiedente e/o per i soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare e l’inserimento nei programmi di cura e assistenza con data antecedente a quella di presentazione della medesima domanda di ADI. Nel servizio reso disponibile in fase di prima applicazione alle Strutture sanitarie, i codici fiscali da verificare sono resi disponibili alle ASL indicate dallo stesso richiedente nella domanda di ADI e consultabili dagli operatori ASL profilati per l’accesso al servizio.
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