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Nello specifico, si fa riferimento all’art. 2 del d.l. 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n.153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare. L’articolo ha disposto, al comma 12, la rivalutazione annua, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, dei livelli di reddito familiare e delle relative maggiorazioni in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.
In relazione alla rivalutazione l’INPS, ai sensi dell’art. 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con circolare del 9 giugno 2023, n. 55 ha diramato le tabelle aggiornate con i nuovi limiti di reddito familiare da considerare, sulla base del reddito conseguito nel 2022, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024.
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