La sottoposizione del dipendente al controllo medico fiscale, da disporsi a cura dall’amministrazione di appartenenza secondo le disposizioni recate dall’art. 55-septies del d.lgs. n. 165/2001 e dal d.m. n. 206 del 18 dicembre 2009, il quale prevede che in caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, giorni non lavorativi e festivi compresi, pone un obbligo che, qualora violato da parte del dipendente comporta due distinte reazioni da parte dell’ordinamento.
Assenza al controllo medico e decadenza dal trattamento economico
Leggi anche
Nuovo contratto per i Dirigenti nella PA: uno sguardo alle novità
Approvato per il triennio 2019/2021, il contratto stabilisce che la retribuzione accessoria, somma d…
05/07/24
Remunerazione degli incarichi governativi ai pensionati
Deve cessare l’erogazione di compensi agli amministratori di società controllate da PA nominati quan…
02/07/24
Liquidazione compensi degli avvocati pubblici dipendenti
Il Consiglio di Stato, (Sez. V), con la sentenza del 21 maggio 2024, n. 4489, stabilisce un principi…
24/06/24
Utilizzo improprio di lavoratori socialmente utili e lavoratori di pubblica utilità: diritti e differenze retributive
La Corte di Cassazione attraverso la sentenza n. 11628 del 30 aprile 2024 ha riconosciuto il diritto…
14/06/24
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento