Assenza alla visita fiscale: nessuna penalità se il certificato medico viene fornito in seguito

5 Aprile 2024
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La Corte Suprema di Cassazione, nell’ordinanza n. 5680 del 4 marzo 2024, ha trattato il caso di una dipendente pubblica affetta da una grave patologia che richiedeva una terapia salvavita. La dipendente aveva subito una decurtazione della retribuzione e una sanzione disciplinare per essere risultata irreperibile durante un’assenza dal lavoro per motivi di salute, quando avrebbe dovuto sottoporsi alla visita medica di controllo dell’INPS. La Cassazione ha stabilito che è possibile integrare successivamente il certificato medico rilasciato dal medico curante. Inoltre, ha ribadito che nel procedimento civile spetta al giudice del merito interpretare e valutare le prove, controllare l’affidabilità e la pertinenza delle stesse, nonché decidere quali prove utilizzare per formare il proprio convincimento. Di conseguenza, il giudizio del giudice di secondo grado, se logicamente motivato, è insindacabile, anche se differisce da quello del primo grado.

I principi di diritto che emergono dalla sentenza sono i seguenti:

  • Giudicato interno e oggetto del gravame: la sentenza impugnata non può statuire su questioni non oggetto di gravame e deve rispettare il principio del giudicato interno, cioè deve tenere conto delle decisioni del giudice di primo grado su questioni non contestate in appello.
  • Trattenute economiche e patologie gravi: le trattenute economiche possono essere giustificate dalle assenze per malattia, soprattutto se connesse a patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
  • Integrazione a posteriori del certificato medico: l’integrazione a posteriori del certificato medico, anche con indicazioni relative alla patologia grave richiedente terapia salvavita, può essere ammissibile se supportata da prove idonee, anche se la certificazione iniziale non conteneva tali indicazioni.
  • Valutazione delle prove: spetta al giudice del merito interpretare e valutare le prove acquisite nel corso del processo. Il giudice di merito ha il potere di valutare l’attendibilità e la concludenza delle prove per giungere a una decisione logicamente motivata, e tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione o violazioni di norme processuali.
  • Specificità e completezza del motivo di ricorso: i motivi di ricorso devono essere specifici e completi, devono cioè comprendere tutti gli elementi essenziali per comprendere la doglianza sollevata. L’omissione di elementi essenziali rende il motivo inammissibile.

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