La disposizione del Testo Unico del pubblico impiego
(art. 55-quater comma 1, lett.b) del d.lgs.165/2001) prevede che si applichi il licenziamento, in caso di assenza dal servizio del dipendente pubblico per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio. Il
contratto collettivo del 21 maggio 2018 Funzioni Locali, all’art. 59, comma 9, ha declinato tale violazione disciplinare tipizzata dalla norma individuando la sanzione espulsiva con il licenziamento con preavviso. Un dubbio potrebbe riguardare il caso di un’assenza dal servizio di un dipendente in part-time verticale che ad esempio presti il proprio servizio per soli due giorni a settimana e si assenti ingiustificatamente per tutta la settimana. La
Cassazione (ordinanza n. 15365/2019) ha risolto questa incertezza precisando come l’assenza si protrae per tutti i giorni successivi fino a quando non sia posta in essere la condotta precedentemente inadempiuta e dunque vi sia presentazione al servizio, valorizzando l’inutile decorso del termine e non anche i giorni di servizio effettivo dovuti.
Il caso
Un insegnante trasferito ad altro istituto scolastico non si presentava nel giorno previsto facendo decorrere inutilmente più di tre giorni lavorativi (dal 20 al 23 settembre), presentando alla fine del periodo (26 settembre) una richiesta di aspettativa ex post sperando di sanare il periodo pregresso.
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