Le assenze per fruizione del congedo non retribuito per la formazione, di cui all’art.5 della legge n.53/2000 e quelle per malattia comportano la decurtazione della retribuzione di posizione dei titolari di posizione organizzativa? In caso di risposta affermativa, la retribuzione di risultato deve essere calcolata sulla retribuzione di posizione effettivamente liquidata, a seguito della decurtazione, al dipendente incaricato della posizione organizzativa oppure sulla retribuzione di posizione formalmente prevista in relazione alla posizione organizzativa di cui si tratta?
Relativamente alle particolari problematiche prospettate, si ritiene utile precisare quanto segue:
a) in base all’art.5, comma 3, primo periodo, della Legge n. 53/2000, durante il periodo fruizione del congedo per la formazione, il dipendente non ha diritto alla retribuzione. Pertanto, il lavoratore titolare di posizione organizzativa, che si avvale del congedo per la formazione e per tutta la durata dello stesso, non ha diritto a percepire né il trattamento economico stipendiale né la retribuzione di posizione né alcuna altra voce retributiva;
b) in caso di assenza per malattia del titolare di posizione organizzativa, trovano comunque applicazione le previsioni dell’art.71 della Legge n.133/2008, che prevedono la decurtazione dei trattamenti accessori del personale per i primi 10 giorni di assenza dal servizio a tale titolo; conseguentemente, si procederà anche alla decurtazione della retribuzione di posizione, in presenza dei presupposti legali;
c) in proposito, troveranno, comunque, applicazione anche le regole sulla riduzione del trattamento economico, in connessione alla durata della malattia, stabilite nell’art.21, comma 7, del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni; infatti, la retribuzione di posizione, corrisposta al personale incaricato delle posizioni organizzative, rientra certamente tra le voci retributive che devono essere percentualmente decurtate, per i periodi di assenza per malattia successivi al nono mese nel triennio, secondo quanto disposto dalla suddetta clausola contrattuale.
A tal fine si ricorda che il citato art. 21, comma 7, del CCNL del 6.7.1995 impone la riduzione dell’intera “retribuzione fissa mensile, ivi comprese le indennità pensionabili” ed entrambe le caratteristiche qualificano, appunto, anche la retribuzione di posizione; sul punto relativo alle modalità di computo della retribuzione di risultato e cioè se la stessa debba essere calcolata con riferimento alla retribuzione di posizione teoricamente spettante o a quella effettivamente corrisposta (ridotta per le fattispecie sopra evidenziate), si evidenzia che il CCNL del 31.3.1999 (art. 10, comma 3) fa espresso riferimento alla retribuzione di posizione attribuita espressione che sta ad indicare il valore economico (teorico) della specifica posizione organizzativa. Al fine di evitare ogni dubbio applicativo, si ricorda anche che, relativamente alla retribuzione di risultato troverà applicazione la regola generale (art. 10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999), secondo la quale questa viene corrisposta a seguito di valutazione annuale, dopo la verifica dei risultati conseguiti dal titolare della posizione organizzativa in relazione agli obiettivi allo stesso affidati. Pertanto, l’ente procede alla valutazione annuale dei risultati conseguiti ed è ragionevole presumere che i periodi di assenza incidano negativamente su tale aspetto, determinando la conseguente riduzione del compenso da corrispondere (fino ad annullarlo, quando i risultati conseguiti, proprio a causa della lunga durata della assenza per malattia, non siano apprezzabili).
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