La richiamata norma del 2015 di portata generale, fissava le quote assunzionali per il triennio 2016 -2018 consentendo assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. Tale percentuale sale per gli anni 2017 e 2018 nei Comuni con popolazione superiore a mille abitanti al 75 per cento, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell’interno (articolo 263, comma 2, del Testo Unico Enti Locali di cui al d. lgs n. 267/2000), ed al 100%, per i Comuni con popolazione compresa tra mille e 5mila abitanti che rilevino invece nell’anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell’ultimo triennio. Tutto ciò ferme restando le facoltà assunzionali previste dall’art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006 per gli Enti che nell’anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno (cfr. n. n. 25/SEZAUT/2017/QMIG, che definisce le modalità applicative della disposizione).
Assunzione di agenti di polizia locale: spesa sostenuta per detto personale nell’anno 2016
Come deve essere inteso l’inciso di cui all’art. 35 bis del Decreto Sicurezza?
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