Ai sensi dell’art. 1 comma 557 quater della l. 296/2006, introdotto dall’art. 3 co. 5 bis del d.l. 90/2014, così come convertito dalla l. 114/2014, “a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”. Pertanto, gli enti con popolazione superiore ai mille abitanti, già sottoposti al patto di stabilità interno, sono tenuti a contenere la spesa di personale nei limiti della spesa media di personale impegnata nel triennio 2011-2013.
Al contrario, per gli Enti con popolazione fino a mille abitanti, sulla base della disposizione di cui all’art. 1, comma 562 della legge n. 296/2006 e smi, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008, per cui il limite di spesa personale deve essere calcolato sulla base della spesa per il personale del 2008.
Assunzione per mobilità volontaria nei Comuni di piccole dimensioni
Per gli Enti con popolazione fino a mille abitanti le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008
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