La domanda del lettore ci impone la necessità, prima di entrare nel te- ma specifico, di un sintetico riepilogo delle varie, e non sempre lineari, disposizioni che si sono succedute in que- sti anni in materia di dotazio- ni organiche. La storia recente delle do- tazioni organiche della Pa parte dall’articolo 6, Dlgs 3 febbraio 1993, n. 29, per arri- vare al testo attuale dell’arti- colo 6, Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, con le modifiche da ulti- mo apportate dal Dlgs 27 ot- tobre 2009, n. 150. Le piante organiche All’inizio di questo percorso si ragionava di piante organi- che, individuate con regola- mento governativo, la cui consistenza era approvata con Dpcm, tranne nel caso in cui comportassero maggiori oneri per l’erario, il che ri- chiedeva che si provvedesse con legge. Con il Dlgs 23 di- cembre 1993, n. 546, la norma viene riscritta, specificando che «la consistenza delle piante organiche è determi- nata previa verifica dei cari- chi di lavoro». Tale adempi- mento, che tanto ha impegna- to le amministrazioni a metà anni ’90, eraispirato dallane- cessità di ottimizzazione del- la produttività del lavoro pubblico, imponendo alle amministrazioni di dimostra- re “dati alla mano” l’effettiva necessità di personale. L’adempimento non era cer- to sconosciuto agli enti, vi- sto che lo prevedeva già l’arti- colo 6, Dpr 13/1986, in attua- zione della legge quadro sul pubblico impiego n. 93/1983, IL QUESITO Vorrei un chiarimento sulle modalità per l’applicazione della procedura diricognizione delle situazioni di soprannumero 0 di eventuali eccedenze di personale nella pubblica amministrazione. A.B.-BOLOGNA Nel fascicolo con la copertina di colore blu le risposte ai quesiti di pubblico impiego enti locali, lavoro previdenza rimasta però praticamente lettera morta. Questo testo dell’articolo 6 del Dlgs 29/1993 resterà vigente fino all’entrata in vigore del Dlgs 31 marzo 1998, n. 80, attuati- vo della legge 15 marzo 1997, n. 59, la famosa “Bassaninii”. Con tale norma si tenta una rivoluzione copernicana, con il passaggio dalla pianta organica alla dotazione orga- nica complessiva II passaggio dalla pianta al- la dotazione organica era in- teso a un concetto di Pa più flessibile, capace di adattarsi ai cambiamenti della società e alle mutevoli esigenze del territorio. Al contrario, la pianta organica era ritenuta un elemento fisso, troppo ri- gido, con una collocazione dei dipendenti inquadrati in posizioni quasi inamovibili. Tale modifica, coniugata al- la previsione di una maggio- re mobilità del personale vo- leva dare un senso nuovo all’organizzazione della Pa. Nel testo apportato dal Dlgs 80/98, oltre al passaggio da pianta a dotazione vengono inseriti tre concetti fonda- mentali: a) la consistenza del- le dotazioni è determinata previa verifica degli effettivi fabbisogni; b) alla ridefinizio- ne delle dotazioni organiche si provvede almeno ogni tre anni e in caso di fusione, tra- sformazione o trasferimen- to di funzioni; e) le variazio- ni delle dotazioni organiche sono approvate in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale. La programmazione trien- nale del fabbisogno del perso naie è un adempimento intro- dotto nel nostro ordinamento dall’articolo 39, legge 449/1997 (Finanziaria 1998) per «assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore fun- zionamento dei servizi, com- patibilmente con le disponibi- lità finanziarie e di bilancio». D testo della norma, a parte qualche piccola modifica, re- sta invariato nella sua trasfor- mazione nel Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 e da quel momento vengono introdotte due sole modifiche: l’espresso divieto di determinare, in presenza di vacanze di organico, situazio- ni di soprannumerarietà, an- che temporanea (DI 4/2006 convcrtito in legge 80/2006) e infine la specificazione sulla competenza dirigenziale nel proporre le modifiche alla programmazione triennale (Dlgs 150/2009). Tutto questo percorso, con particolare intensità ne- gli anni 2000, è stato costella- to di disposizioni limitative delle assunzioni e della spe- sa di personale, solitamente recate dalle Finanziarie di fi- ne anno e, dal2008 inpoi, an- che dalle varie manovre esti- ve. Non sono mancate nem- meno norme che obbligava- no in via straordinaria alla ri- deterrriinazione delle dota- zioni organiche con intenti riduttivi della spesa (artico- lo 34, legge 289/2002, artico- lo i, comma 93, legge 311/2004, articolo 74, DI 112/2008, eccetera). Questa continua e disorganica pro- duzione normativa eviden- zia che il problema della ri- duzione degli assetti orga- nizzativi della Pa non viene affrontato in modo organi- co, ma si procede con norme “emergenziali” e tagli linea- ri, senza distinzione tra am- ministrazioni virtuose e non virtuose, con l’effetto di pe- nalizzare sempre le prime, che vedono ridursi gli orga- nici già striminziti, mentre le seconde subiscono, senza battere ciglio, riduzioni di dotazioni pletoriche. La novità L’ultima modifica dell’artico- lo 6 risale al Dlgs 150/2009, ma nel 2012, con l’entrata in vi- gore del nuovo testo dell’arti- colo 33 del Dlgs 165/2001 (mo- difica fatta dalla legge 12 no- vembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012), molti enti po- trebbero decidere di rideter- minare nuovamente la pro- pria dotazione organica. Tale ultima disposizione, relativa al collocamento in disponibilità del personale e alle procedure di mobilità collettiva, stabilisce l’obbli- go di procedere almeno an- nualmente alla ricognizione di eventuali situazioni di so- prannumero o di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla si- tuazione finanziaria. La man- cata ricognizione comporta l’impossibilità di effettuare assunzioni di qualsiasi tipo a pena di nullità degli atti. Questa potrebbe essere un’ulteriore chance per gli en- ti per rivisitare la propria or- ganizzazione e procedere a una strutturazione della pro- pria dotazione in coerenza con gli effettivi fabbisogni di erogazione di servizi, magari con uno sguardo rivolto alla valutazione della performan- ce dell’amministrazione se- condo i dettami dell’articolo 8 del Dlgs 150/2009, più che guardare al passato pensan- do di riesumare anacronisti- che prassi di rilevazione dei carichi di lavoro, che non si sono mai dimostrate utili e che, in assenza di un qualsiasi tipo di “benchmarking” con altri enti, diventano anche dif- ficilmente valutabili. I vincoli per le nuove assunzioni ENTI SOGGETTI A PATTO Rispetto del patto di stabilità A TEMPO INDETERMINATI Nel fimite del 20% della sp delle cessazioni dell’anno é ENTI NON SOGGETTI A PATTO Rispetto del comma 562* A TEMPO INDETERMINATI Nel limite delle cessazioni intei nell’anno precedente Legge 296/2006, Finanziaria 2007 Rispetto del comma 557* Rapporto spese di personale/spese correnti inferiore al 50% CON LAVORO FLESSIBILE E COXO.CO Nel limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 Rapporto spese di personale/ spese correnti inferiore al 50% CON LAVORO FLESSIBILE E COXO.CO. rvenute Nel limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009
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