Il ricorso ad una procedura selettiva ex articolo del D.Lgs. n. 267/2000 è consentito solamente se nell’ente non vi sono graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato per posti dello stesso profilo. Si applica anche in questo caso il principio di carattere generale della prevalenza dello scorrimento della graduatoria sulla indizione di nuove procedure. Possono essere così sintetizzati i principi affermati dalla sentenza della prima sezione del Tar dell’Umbria n. 494 dello scorso 10 giugno.
La pronuncia ha un carattere innovativo in quanto afferma i principi che lo scorrimento delle graduatorie si applica anche rispetto alla utilizzazione dell’articolo 110 del testo unico degli enti locali ed in quanto estende la validità delle graduatorie a tempo indeterminato oltre i 3 anni anche per le assunzioni a tempo determinato.
LE SELEZIONI NEL RICORSO ALL’ARTICOLO 110
La sentenza ricorda in primo luogo il seguente principio, che si può considerare consolidato nella giurisprudenza amministrativa: “l’art. 110 del TUEL, nel consentire agli enti locali di affidare incarichi di responsabilità dirigenziale con contratti a tempo determinato, non li esonera dallo svolgere procedure concorsuali. In questa direzione la giurisprudenza amministrativa, valorizzando la portata del principio costituzionale del pubblico concorso funzionalmente collegato ai principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione, ha così affermato che l’art. 110 comma 1 del TUEL, indipendentemente dalla questione della natura pubblica o privata dell’atto terminale di conferimento dell’incarico dirigenziale, non costituisce una piena deroga alla regola del concorso pubblico di cui all’art. 97 Cost. trattandosi di selezione para-concorsuale retta dai principi di trasparenza, imparzialità e par condicio”.
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