Assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia locale

Il legislatore amplia, esclusivamente per il personale appartenente alla Polizia municipale, il limite di spesa per il 2019, introducendo il parametro della stessa spesa sostenuta per il medesimo personale nel 2016, sul presupposto che tale riferimento temporale possa essere considerato maggiormente favorevole

20 Giugno 2019
Modifica zoom
100%
L’art. 35 bis del d.l. n. 113/2018, convertito con modificazioni in legge n. 132/2018, articolo rubricato “Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale”, in vigore dal 4 dicembre 2018, prevede che: “al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i Comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell’anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell’anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell’anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale”.

La richiamata norma del 2015 fissava le quote assunzionali per il triennio 2016-2018, consentendo assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. Tale percentuale sale per gli anni 2017 e 2018 nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti al 75 per cento, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica come definito triennalmente con il Decreto del Ministro dell’Interno (art. 263, comma 2, del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 267/2000), ed al 100 per cento per i Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevino invece nell’anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell’ultimo triennio. Tutto ciò ferme restando le facoltà assunzionali previste dall’art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006 per gli enti che nell’anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno.

>> CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO INTEGRALE QUI.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento