» Quesito
Ogni anno il ns. comune assume agenti di PM a tempo determinato, (in media 3 unita’) non per il potenziamento stagionale del servizio, ma a parziale sostituzione di 5 unità cessate, essendo possibili assunzioni a tempo indeterminato soltanto nella misura del 25% dei cessati. (per superamento del rapporto popolazione/numero dipendenti). Le assunzioni temporanee sono interamente finanziate con i proventi di cui all’art. 208 del CDS 285/1992. Nell’anno 2017 il costo del personale a termine è risultato maggiore della spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno 2009, imposta come limite massimo per le assunzioni temporanee. Tale sforamento è dovuto al pagamento di alcune voci di salario accessorio (turnazione, straordinario, produttività). Considerato che l’ente deve garantire il pronto intervento, l’ordine pubblico e la sicurezza stradale per 7 giorni su 7, in un comune che vede, soprattutto in estate, quadruplicarsi il numero di presenze sul territorio, si chiede se la maggiore spesa sostenuta può essere validamente giustificata con le motivazioni suddette o se comunque si configurano responsabilità per danno erariale.
» Risposta
In merito al quesito sembra di comprendere che il valore di superamento si riferisca al salario accessorio addizionale dato al personale a tempo determinato (turnazione, straordinario, produttività ecc.). Si precisa come gli importi delle assunzioni a tempo indeterminato a valere sul limite del turn over (si tratta della spesa assentibile del 25% dei cessati dell’anno precedente + i resti assunzionali del triennio precedente) dovranno essere calcolati secondo la direttiva della funzione pubblica, di cui alla circolare 11786 del 22/02/2011, e della deliberazione della Corte dei Conti sezione regionale dell’Emilia – Romagna n. 18 del 09/05/2012 secondo la quale il costo del personale cessato da prendere in considerazione per il limite delle assunzioni deve essere pari al trattamento fondamentale percepito (Tabellare, RIA, I.I.S., assegno ad personam P.E.O.) e del salario accessorio, calcolato nel valore medio pro-capite effettuando il rapporto tra valore del fondo del salario accessorio ed il numero medio di personale ossia nella semisomma del personale presente rispettivamente all’01.01 ed al 31.12, comprensivi dei contributi a carico dell’amministrazione e dell’IRAP, al fine di determinare le capacità assunzionali assentibili. Precisato quanto sopra, nel caso di assunzioni di personale a tempo determinato per i tre vigili, sembrano sussistere spazi sufficienti in quanto la spesa andrà calcolata esclusivamente per l’importo tabellare, mentre il salario accessorio sarebbe già all’interno del fondo che nell’anno 2017 dovrebbe aver conservato la capienza per le spese non riducendosi più in modo proporzionale alle cessazioni avvenute. Detto questo, la spesa da confrontare sarà pari allo stipendio tabellare (C1) delle tre assunzioni che andrà confrontato con lo stesso valore inserito nel 2009, ossia senza il calcolo del salario accessorio che insiste nel solo fondo.
Avuto riguardo alla possibilità di assunzione delle unità cessate, si precisa che resta sempre possibile attivare la mobilità neutra volontaria o quella obbligatoria senza dover assorbire capacità assunzionale, potendo in tal modo sostituire tutte le unità cessate.
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