Assunzioni con contratto a termine di lavoratori LSU ed LPU – Orientamento Aran

L’Aran risponde al quesito posto da un Comune sulle assunzioni con contratto a termine di lavoratori LSU ed LPU. Queste assunzioni possono giustificare un incremento delle risorse decentrate?

6 Marzo 2017
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Orientamenti applicativi ARAN 9/2/2017 n. RAL_1904

Un ente ha effettuato assunzioni con contratto a termine per la durata di 12 mesi, prorogati poi per ulteriori 12 mesi, di lavoratori LSU ed LPU, ai sensi dell’art.1, comma 207, della legge n.147/2013 e dell’art.13, comma 1-bis, del D.L. n.185/2015. Tali assunzioni sono interamente finanziate dallo Stato e dalla Regione. Queste assunzioni possono giustificare un incremento delle risorse decentrate? Ove tale incremento non fosse possibile, per il trattamento accessorio del personale di cui si tratta è possibile utilizzare le generali risorse decentrate disponibili presso l’ente, quantificate ai sensi dellart.15 del CCNL dell’1.4.1999?

Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene utile precisare quanto segue:
a) dalla nota sembra doversi evincere che viene in considerazione la situazione di ex lavoratori socialmente utili stabilizzati a termine e, quindi, attualmente titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato con l’ente;
b) se tale è la condizione lavorativa dei dipendenti di cui si tratta, si ricorda che, in base alle generali previsioni del precedente art.6 del D.Lgs.n.368/2001 ed ora dell’art.25 del D.Lgs.n.81/2015 (“principio di non discriminazione”) e a quelle specifiche dell’art.7 del CCNL del 14.9.2000, al personale assunto con contratto a termine si applica lo stesso trattamento normativo ed economico previsto per il restante personale a tempo indeterminato, purché compatibile con la particolare natura del rapporto a termine; è evidente che, relativamente al trattamento economico, non sussistono apprezzabili motivazioni, connesse alle caratteristiche del contratto a termine, idonee a giustificare una eventuale deroga al principio generale di “non discriminazione”;
c) la garanzia economica a favore dei lavoratori con contratto a termine riguarda non solo il trattamento stipendiale, ma anche tutte le altre voci del trattamento accessorio; pertanto, questi beneficiano sia dei compensi legati alla durata ed alle caratteristiche della prestazione lavorativa (ad. es. straordinario, turno, ecc.) sia di quelli correlati alle specifiche condizioni o modalità di esecuzione della stessa (indennità di rischio, di disagio, maneggio valori, ecc.), nel rispetto delle medesime regole valevoli per la generalità dei lavoratori a tempo indeterminato, come stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale e da quella integrativa; ugualmente, non vi sono motivi e ragioni giuridiche che possono giustificare, senza violare il principio di non discriminazione, l’esclusione di questa categoria di personale, e per il solo fatto di essere titolari di un contratto a termine, dai sistemi di produttività adottati dall’ente, ai sensi delle vigenti disposizioni legali e contrattuali, ove questi riguardino la generalità degli altri dipendenti a tempo indeterminato;
d) relativamente alle modalità di finanziamento, nella nota si legge che le suddette assunzioni a termine sono interamente finanziate dallo Stato e dalla Regione. Tuttavia, nulla è specificato in ordine ai contenuti del suddetto etero finanziamento e cioè se esso comprende solo il trattamento fondamentale o si estende anche a quello accessorio. Neppure è specificato se, eventualmente, oltre al primo ammontare del finanziamento, lo Stato e la Regione possano eventualmente integrare ulteriormente lo stesso, ove non sia comprensivo anche delle risorse per il trattamento accessorio del personale di cui si tratta. Su tali aspetti, deve farsi riferimento alle normative applicate ed alle interpretazioni delle stesse che solo i richiamati soggetti istituzionale possono fornire;
e) ove, a seguito di tale verifica fosse acclarato che “nell’etero finanziamento” non sono ricomprese le risorse per il trattamento accessorio del personale contrattualizzato a termine oppure che queste sono comunque insufficienti, l’ente, per l’erogazione del suddetto trattamento accessorio, non potrebbe che utilizzare le generali risorse destinate alla propria contrattazione integrativa;
f) in proposito, si ricorda che le fonti di alimentazione delle risorse finanziarie da destinare al trattamento economico accessorio del personale, sia di natura stabile che variabile, sono solo quelle indicate, espressamente e tassativamente, nell’art.31, commi 2 e 3, del CCNL del 22.1.2004;
g) non esistono, infatti, disposizioni contrattuali che espressamente consentano una diversa, specifica ed autonoma quantificazione delle risorse decentrate da destinare al salario accessorio del personale assunto a termine.

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