Mobilità volontaria ed obbligatoria
Il decreto prevede, in merito alla mobilità volontaria che “Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,8 al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”. Questa disposizione è direttamente applicabile agli Enti locali, mentre la previsione inserita nella Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 399) è limitata alle sole amministrazioni dello Stato che prevede il divieto di nuove assunzioni con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.
In merito alla mobilità obbligatoria attualmente disciplinata dall’art. 34 del d.lgs. 165/2001 attualmente è previsto, al comma 6, che “Nell’ambito della programmazione triennale del personale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l’avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto…
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento