La prima indicazione è la seguente: “i trasferimenti per mobilità volontaria non possono essere calcolati come risparmio utile, perché il loro costo permane per la PA. Pertanto, non si può fare prevalere la deroga.. Se si operasse in questo modo si produrrebbe un onere per la finanza pubblica. La deroga può pertanto essere esercitata nel limite della spesa sostenuta nel 2016, includendo la mobilità eventualmente verificatesi nell’anno considerato”.
La seconda indicazione è la seguente: occorre rispettare l’obbligo di cui al comma 557 della legge n. 296/2006. “Nel calcolo deve essere considerata la spesa sostanziale, che include tutte le forme di esternalizzazione, che non deve superare il tetto complessivo stabilito dalla media del triennio 2011/2013, da intendere in senso statico”, per come chiaramente precisato dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei conti n. 16/2016.
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