Assunzioni e compiti della polizia locale (Parte II)

Capacità assunzionali e risparmi delle cessazioni dei vigili: la seconda parte del focus del nostro esperto

30 Aprile 2019
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Divieto di utilizzare i risparmi derivanti da mobilità in uscita per finanziare nuove assunzioni di vigili, nonostante le indicazioni contenute nel d.l. n. 113/2018, ed obbligo comunque di restare nel tetto della spesa del personale, cioè di quella mediamente sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2011/2013. Vanno in questa direzione le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia n. 90/2019.
La prima indicazione è la seguente: “i trasferimenti per mobilità volontaria non possono essere calcolati come risparmio utile, perché il loro costo permane per la PA. Pertanto, non si può fare prevalere la deroga.. Se si operasse in questo modo si produrrebbe un onere per la finanza pubblica. La deroga può pertanto essere esercitata nel limite della spesa sostenuta nel 2016, includendo la mobilità eventualmente verificatesi nell’anno considerato”.
La seconda indicazione è la seguente: occorre rispettare l’obbligo di cui al comma 557 della legge n. 296/2006. “Nel calcolo deve essere considerata la spesa sostanziale, che include tutte le forme di esternalizzazione, che non deve superare il tetto complessivo stabilito dalla media del triennio 2011/2013, da intendere in senso statico”, per come chiaramente precisato dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei conti n. 16/2016.

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