Le amministrazioni comunali possono effettuare
assunzioni flessibili nel tetto del 100% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno 2009 se hanno rispettato i
vincoli alla spesa del personale e per quelle necessarie per lo svolgimento di specifiche funzioni indicate dal legislatore, mentre tutte le altre pubbliche amministrazioni non possono effettuare assunzioni flessibili oltre al 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009. Queste indicazioni contenute nell’
articolo 9, comma 28, del DL n. 78/2010 sono oggetto di chiarimenti resi nelle ultime settimane da parte di numerose sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, in particolare per la
definizione delle condizioni necessarie perché possa operare il tetto del 100% della spesa 2009, per la assenza di deroghe legate a necessità di sostituzioni straordinarie e/o per specifiche figure professionali, nonché per la esclusione degli oneri per le gestioni associate che utilizzano esclusivamente personale a tempo indeterminato.
Il tetto di spesa
Il tetto del 100% della spesa sostenuta per le assunzioni flessibili nel 2009 si applica, per esplicita previsione legislativa, ai comuni che rispettano il tetto di spesa del personale. Tale tetto di spesa deve essere calcolato sulla base delle previsioni dettate dal comma 557 quater della legge n. 296/2006 e smi, cioè con riferimento al tetto di spesa media del personale che l’ente ha sostenuto nel triennio 2011/2013. Possono essere così sintetizzate le principali indicazioni che sono contenute nel parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Molise n. 164/2017.
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Cagliari, 26 settembre 2017
Milano, 10 ottobre 2017
Bologna, 31 ottobre 2017
Bari, 7 novembre 2017
Roma, 28 novembre 2017
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