di V. Giannotti (ilpersonale.go-vip.net 29/5/2012)
La tornata elettorale si è da poco conclusa e molte amministrazioni sono costrette ad effettuare i calcoli del fabbisogno del personale al fine di verificare la compatibilità di eventuali assunzioni specie quelle relative ad incarichi fiduciari di staff e del personale di cui all’art.110, comma 1 e 2 del d.lgs. n. 267/2000.
Già la Corte dei Conti a sezioni riunite nella deliberazione 17 aprile 2012, n. 11, aveva avuto modo di precisare che le limitazioni introdotte dall’art. 9, comma 28 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dall’art. 4, comma 102 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di autonomia territoriale.
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