Assunzioni, prevale la graduatoria più vecchia

Cassazione. Regole Pa

Marcello Serra 13 Gennaio 2016
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Nonostante il quasi blocco totale alle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, tengono banco alcune questioni collegate all’utilizzo delle graduatorie esistenti. Con il turn-over al 25% e la situazione di stand-by per regioni ed enti locali impegnati nel riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta, lo scorrimento delle graduatorie non è certamente al primo posto nei pensieri degli operatori. Eppure, qualche spazio assunzionale rimane, soprattutto se collegato all’utilizzo delle facoltà residue degli anni precedenti. E proprio perché avviare nuove procedure concorsuali comporta lunghi tempi di conclusione, l’attenzione viene riposta sull’utilizzo delle graduatorie a tempo indeterminato che, per ora, rimangono valide, per la quasi totalità delle amministrazioni, fino al 31 dicembre 2016.

La sentenza 280/2016 della Suprema Corte di cassazione, Sezione Lavoro, si è occupata di un’interessante questione: in caso di presenza di più graduatorie valide per il medesimo profilo, qual è quella da cui è necessario partire ai fini dello scorrimento? I giudici ritengono che la regola generale, in linea con i principi di correttezza e buona fede, imparzialità e buon andamento di cui all’articolo 97 della Costituzione, sia quella di procedere utilizzando la graduatoria di data anteriore (la più “vecchia”), in quanto destinata a scadere per prima. Il criterio “cronologico”, quindi, è la naturale modalità di scelta, che potrà essere derogato solo in presenza di «circostanze di fatto o ragioni di interesse pubblico prevalenti».

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