Assunzioni, si volta pagina. Subito

Gli enti locali possono disapplicare immediatamente le pronunce restrittive della Corte conti

Marcello Serra 21 Ottobre 2011
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Disapplicabili da subito le pronunzie della Corte dei conti secondo le quali il limite delle assunzioni pari al 20% del costo delle cessazioni degli anni precedenti si applicherebbe anche alle assunzioni a tempo determinato. I lavori preparatori alla legge di stabilità, e in particolare la relazione tecnica allegata, che smentiscono sul punto le conclusioni della magistratura contabile, consentono agli enti di non tenere conto di tali conclusioni, senza dover necessariamente aspettare l’approvazione del testo normativo. La relazione tecnica, commentando l’articolo 4, comma 110, dell’attuale testo del ddl di stabilità precisa che «la norma interviene attraverso una parziale modifica dell’art. 76 del dl n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, e successive modificazioni. In particolare: la lettera a) interviene in materia di assunzioni del sistema degli enti locali – integrando l’art. 76, comma 7, del dl 112 – ed è intesa a offrire un’interpretazione univoca della norma di cui trattasi, specificando che la disciplina assunzionale ivi prevista per regioni ed enti locali si riferisce alle sole assunzioni a tempo indeterminato. La disposizione, configurandosi come interpretativa, non comporta oneri a carico della finanza pubblica». Se già il testo dell’articolo 4 del ddl è chiarissimo, poiché inserisce nell’articolo 76, comma 7, della legge 133/2010 la precisazione che il tetto del 20% si applica solo ai contratti a tempo indeterminato, ancor più lineare è l’indicazione data dalla relazione tecnica. La quale espressamente rivela l’intento del legislatore di «offrire un’interpretazione univoca», con chiaro indiretto riferimento alle contrastanti posizioni espresse, sul merito, anche nell’ambito delle stesse sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Non solo: la relazione considera altrettanto esplicitamente la norma come «interpretativa», certo allo scopo di chiarire la sua neutralità sul piano dei costi, ma finendo per qualificarla indirettamente come disposizione di interpretazione autentica, che pone nel nulla dall’origine le letture di segno contrario sancite dalla deliberazione 46/2011 delle sezioni riunite e recentissimamente confermate dalla sezione Lazio con deliberazione 12 ottobre 2011, n. 59, certamente antecedente all’iniziativa legislativa. Sul piano operativo, prudenza potrebbe consigliare alle amministrazioni di attendere l’approvazione del testo di legge e così agire libere dagli effetti vincolativi derivanti dalla lettura restrittiva della magistratura contabile. Tuttavia, occorre ricordare che le sezioni della Corte dei conti esprimono pareri, non emettono sentenze, né tanto meno possono creare diritto (anche se la deliberazione 46/2011 ha, in effetti, introdotto elementi di novità nella disciplina delle assunzioni, non sussistenti nella norma). Si tratta di un’attività collaborativa, svolta ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 131/2003. In quanto pareri, essi non sono ovviamente vincolanti: si tratta di una funzione di amministrazione consultiva, volta a meglio chiarire aspetti controversi di una disciplina agli organi competenti, i quali restano comunque integralmente responsabili comunque delle scelte amministrative concretamente adottate. Ivi comprese, quelle di non aderire ai pareri espressi, con l’onere di fornire ampia ed approfondita motivazione che espliciti le ragioni di tale eventuale decisione. I pareri delle sezioni restano, dunque, comunque fonti di interpretazione e non fonti di produzione del diritto.

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