Astensione del commissario nei concorsi universitari

10 Maggio 2024
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Di G. Crepaldi

Nota a: Consiglio di Stato, Sez. VII, 3 maggio 2024 n. 4028

In relazione ai concorsi universitari, l’esistenza di rapporti scientifici di collaborazione costituisce ipotesi frequente e del tutto fisiologica nel mondo accademico; tali rapporti di per sé sono tali da contribuire alla migliore formazione culturale e scientifica delle giovani generazioni (nell’ambito di distinte comunità scientifiche anche composte da un numero limitato di appartenenti) e non sono tali da inficiare il rispetto del principio di imparzialità dei commissari, specie laddove nel campo degli specialisti è assai difficile trovare un esperto che in qualche modo non abbia avuto contatti di tipo scientifico o didattico con uno dei candidati.

Fatto

Con il decreto del Rettore n, l’Università degli Studi di Milano ha bandito le procedure selettive, per titoli e discussione pubblica, “per la copertura di 35 posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, non rinnovabile, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti”.
Con il decreto rettorale è stata costituita la Commissione giudicatrice della suddetta selezione pubblica a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B.
Il dott. XXX, essendo in possesso dei requisiti previsti per la selezione, ha presentato la propria domanda di partecipazione con riferimento al posto di ricercatore a tempo determinato relativo al settore concorsuale 06/E2 – Chirurgia Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia.
La Commissione si insediava in data 30 novembre 2022 (verbale 1) e nella stessa seduta la Commissione stabiliva i sotto-criteri sulla base dei quali doveva avvenire la valutazione comparativa dei candidati con riguardo ai titoli e alle pubblicazioni (art. 11 del bando).
Nella seconda seduta del 20 dicembre 2022, la Commissione prendeva atto della sussistenza di due domande di partecipazione al concorso (quella del dottor XXX e della dottoressa YYY) e quindi procedeva alla valutazione compartiva dei candidati.
All’esito della valutazione compartiva, la dottoressa YYY veniva individuata quale vincitrice del concorso.

La decisione

Il ricorso è fondato.

Motivazioni

Ad avviso dell’appellato evidente che, ai fini dell’accertamento della sussistenza di un rapporto di sistematicità, stabilità, continuità e intensità tra candidato e commissario, tale da compromettere l’imparzialità della procedura, deve essere valutato il rapporto globalmente intercorrente tra candidato e Commissario, perché è il rapporto nella sua globalità (accademica, scientifica e di ricerca) che è in grado di compromettere l’imparzialità e l’equidistanza nel giudizio.
La censura è infondata, dovendosi al riguardo ricordare che, perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, caratterizzato dai profili della sistematicità, della stabilità e della co-interessenza economica.
Nel caso di specie non è rinvenibile un’ipotesi di comunanza d’interessi economici di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, né tantomeno quel sodalizio di interessi economici tale da ingenerare il fondato dubbio di un giudizio non imparziale, ovvero l’esistenza di stretti rapporti di amicizia personale, posto che le attività che, a parere della controparte, rappresenterebbero tale sodalizio, se analizzate in concreto si rivelano occasionali e sporadiche collaborazioni scevre da vincoli di continuità o costanza, frutto di un comune rapporto professionale o di collaborazione scientifica occasionale, pacificamente non ricompreso tra le ipotesi di incompatibilità con conseguente obbligo di astensione.
La Sezione ha già chiarito che non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile l’obbligo di astensione del componente della commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 3 luglio 2014 n. 3366, Cons. St., sez. III, 20 settembre 2012 n. 5023 e Cons St., sez. VI, 31 maggio 2012, n. 3276).
In relazione ai concorsi universitari si è evidenziato come l’esistenza di rapporti scientifici di collaborazione costituisca ipotesi frequente e del tutto fisiologica nel mondo accademico; tali rapporti di per sé sono tali da contribuire alla migliore formazione culturale e scientifica delle giovani generazioni (nell’ambito di distinte comunità scientifiche anche composte da un numero limitato di appartenenti) e non sono tali da inficiare il rispetto del principio di imparzialità dei commissari, specie laddove nel campo degli specialisti è assai difficile trovare un esperto che in qualche modo non abbia avuto contatti di tipo scientifico o didattico con uno dei candidati (cfr., in argomento, Cons. St., sez. II, 7 marzo 2014 n. 3768).
12.6. In termini generali, al fine di individuare una regola di comportamento bilanciata fra le opposte esigenze, questo Consiglio di Stato (cfr., tra le altre, Cons. St., sez. VI, 13 dicembre 2017 n. 5865 e 16 aprile 2015 n. 1962) ha avuto modo di evidenziare che, allorquando la collaborazione scientifica tra il candidato e il componente della commissione d’esame abbia avuto carattere di mera occasionalità, non ne deriva in via automatica (in assenza di elementi ulteriori) l’illegittimità degli atti valutativi cui ha partecipato il commissario che non abbia formalizzato la sua astensione, soprattutto nei casi di settori disciplinari specialistici dove non è agevole rinvenire una sufficiente rosa di candidati all’ufficio di componente di una commissione d’esame, in ragione della scarsa presenza di professori incaricati dell’insegnamento della materia.
Neppure sussiste l’obbligo di astensione quando la collaborazione scientifica non abbia un tale carattere di occasionalità, ma si caratterizzi per la perduranza di rapporti anche tali da far intendere che della commissione faccia parte un “maestro” che così valuterà anche un suo “allievo”.
Non a caso, come questo Consiglio di Stato ha più volte ritenuto (v., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 4 gennaio 2021, n. 31), la legislazione universitaria – pur se il mondo accademico è sempre stato caratterizzato dall’esistenza di perduranti rapporti tra “maestro” e “allievo” – non ha espressamente previsto in tal caso un dovere di astensione del “maestro”.
In altri termini, il legislatore, nel tenere conto di queste realtà e del numero più o meno contenuto delle singole comunità scientifiche, ha procedimentalizzato il sistema di scelta dei componenti della commissione, senza prevedere l’obbligo di astensione per il “maestro” così selezionato, che sia chiamato a valutare anche un proprio allievo, sicché l’obbligo di astensione invece sussiste quando l’intensità della collaborazione sia stata tale da far desumere che vi è stata una valutazione dello stesso candidato basata non sulle sue qualità scientifiche o didattiche, ma su elementi che non attengano a tali qualità, ma tale ipotesi, evidentemente, non ricorre nel caso di specie, dato che le deduzioni dell’appellante si limitano sul punto solo a insinuare meri sospetti, smentiti tuttavia dalle accurate operazioni valutative svolte dalla Commissione nella sua collegialità.

Note

Cons. St., sez. VI, 4 gennaio 2021, n. 31.

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