Attività di contrasto all’evasione da incentivare anche se il rendiconto è approvato dopo il 30 aprile

La svolta “sostanzialista” dei magistrati contabili della Lombardia. Istruzioni operative

29 Ottobre 2020
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Il comma 1091, articolo 1, della Legge di Bilancio 2019 (l. 30 dicembre 2018, n. 145), ha reintrodotto nell’ordinamento un meccanismo incentivante che permette di destinare una quota di gettito tributario per utilizzarla nel potenziamento della gestione delle entrate.

La norma

Il potenziamento dell’Ufficio Entrate, cui è possibile finalizzare il maggior gettito è possibile, secondo la lettera della norma, solo a determinate condizioni. Così prevede, precisamente, la legge: «Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”. Ed ancora, con specifico riferimento alle modalità ed ai percorsi per l’incentivazione”: “…. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’Amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione». È apparsa da subito chiara la ratio della norma: assicurare risorse specifiche per potenziare, in generale, l’attività di acquisizione delle entrate comunali.

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