Attività extraistituzionali non autorizzate (militari, forze armate e di polizia): compensi percepiti dal dipendente

Un sottufficiale della Marina Militare con mansioni di assistente sanitario-infermiere assume incarichi extra-lavorativi (extraistituzionali) senza autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. Secondo il Consiglio di Stato la ripetizione dei compensi percepiti è doverosa e sdoppia la giurisdizione

9 Giugno 2021
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Un sottufficiale della Marina Militare con mansioni di assistente sanitario-infermiere assume incarichi extra-lavorativi (extraistituzionali) senza autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. La ripetizione dei compensi percepiti è doverosa e sdoppia la giurisdizione: prima il giudice amministrativo (perché il rapporto di impiego in questione rientra nel regime pubblicistico) e poi quello contabile. Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 27 maggio 2021, n. 4091.

Massima

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo e non in quella del giudice contabile, una controversia avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con il quale la Pubblica Amministrazione ha disposto il recupero, nei confronti di un proprio dipendente, dei compensi percepiti per attività lavorativa esterna non autorizzata; in tal caso, infatti, oggetto della controversia è il provvedimento di accertamento dei presupposti dell’obbligo di versamento dei compensi percepiti dal dipendente, stante il regime pubblicistico del rapporto di impiego in questione; la giurisdizione contabile subentra, invece, nella fase successiva del procedimento, quando, accertato il credito della pubblica amministrazione, il debitore non abbia provveduto a soddisfarlo.

Fatto

Un sottufficiale in servizio presso il Centro di selezione della Marina militare con mansioni di assistente sanitario-infermiere, ha chiesto l’annullamento della nota avente ad oggetto la comunicazione di avvio del recupero degli importi dallo stesso percepiti per attività lavorativa esterna non autorizzata svolta negli anni dal 2001 al 2008, per un importo complessivo di euro 288.701,00.
Il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso ritenendo che l’Amministrazione abbia fatto buon governo delle disposizioni applicabili al caso di specie…

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