La vicenda
A seguito delle elezioni, il nuovo sindaco rilevava l’illegittimità e procedeva alla revoca dell’incarico e all’assegnazione al segretario comunale delle funzioni apicali svolte dal dipendente. A supporto dell’assoluzione dei convenuti, il Collegio contabile di primo grado non avrebbe individuato un atteggiamento di grave disinteresse nell’espletamento delle funzioni, di negligenza massima, di deviazione dal modello di condotta connesso ai propri compiti. Infatti, le disposizioni del TUEL prevedono all’art. 109, comma 2, che “… nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4 lettera d, possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o di servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione …”. Inoltre, sempre a dire dei giudici contabili di prime cure, gli orientamenti dell’ARAN non possono avere una qualificazione nomofilattica e gli eventuali pareri a carattere generale riconducibili alle amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti regionali non hanno valore cogente. Nel caso di specie, inoltre, non sarebbe stato dimostrato che agli altri due dipendenti di Cat. D cui avrebbero potuto essere attribuite le responsabilità del settore, essendo da un lato posti uno a capo degli uffici tecnici e l’altro nel ruolo di comandante della polizia locale, avessero le competenze professionali necessarie per l’attribuzione delle relative ulteriori responsabilità. Infine, a supporto della decisione di assoluzione dei convenuti, il segretario comunale ha avuto modo di evidenziare come le funzioni del titolare di posizione organizzativa fossero state svolte in maniera ottimale migliorando i servizi offerti, con il raggiungimento di risultati di efficacia e di efficienza.
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