Condizioni necessarie per la sua realizzazione sono la perfetta identità del profilo rivestito e, ovviamente, il consenso delle due amministrazioni interessate.
Riguardo alla prima condizione indicata in realtà la clausola contrattuale del comparto della Sanità prevedeva “corrispondente categoria, livello economico e profilo professionale”, ma ritengo che possa senz’altro aggiungersi la corrispondenza della fascia economica in quanto se un’azienda sanitaria cede un infermiere D, classe iniziale, e acquisisce un infermiere D5 qualche problema con il Fondo fasce evidentemente si crea. Un’altra circostanza che dovrebbe essere valutata – anche se non aveva alcuna prescrizione contrattuale – è quella dell’età. Sempre nell’esempio precedente, se esce un infermiere di ventotto anni ed entra un collega di sessanta è piuttosto evidente che l’operazione non è proprio ispirata all’aziendalismo senza neanche dover ricorrere al principio del buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione. Non è poi neanche il caso di parlare delle valutazioni o dei precedenti disciplinari dei due soggetti interessati, elementi sicuramente determinanti per effettuare una scelta.
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a cura di S. Simonetti
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