Alcune riflessioni preliminari
Si evidenzia, in via preliminare, come le disposizioni di cui al comma 12, dell’art. 3, della legge n. 56 del 2019, secondo cui “Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un’amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell’autorizzazione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall’amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa”, oggetto anche di interpretazione da parte della Corte dei conti (tra le tante Sezione della Lombardia deliberazione n. 440/2019), sia stato espunto dal successivo decreto (d.l. 19 maggio 2020, n. 34). Sono sopravvissute, in ogni caso, le disposizioni del comma 14 del medesimo art. 3 nella parte in cui è precisato che gli incarichi conferiti al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici “si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l’amministrazione che li ha conferiti”. In altri termini, con questo ulteriore intervento sono venuti meno alcuni dubbi sulla remunerazione del personale alle commissioni di concorso di qualifica non dirigenziale.
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