Basta l’estratto per rettificare il punteggio di un candidato

PRIVACY/Il Garante stabilisce un principio valido per tutti i concorsi pubblici

Marcello Serra 20 Ottobre 2011
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Concorsi pubblici più riservati. Per rettificare il punteggio di un candidato nella graduatoria di un concorso a vicepresidente di sezione di commissioni tributarie provinciali, è sufficiente pubblicare solo il dispositivo della delibera. Per pubblicare l’atto in forma integrale è necessario invece che lo disponga una norma di legge o di regolamento. Così il Garante privacy ha deciso un ricorso stabilendo un principio valido in tutte le procedure selettive. Il Garante con altri provvedimenti si è occupato anche di sms per protezione civile, form delle università telematiche e trattamento dei dati sanitari dei militari. Vediamo il contenuto dei provvedimenti. Concorsi pubblici. Nel caso specifico la delibera di rettificazione del punteggio assegnato al candidato, affissa conteneva numerosi dati personali, tra i quali valutazioni e apprezzamenti sulla persona, e informazioni sulle attività prestate ritenute lesive della dignità umana e professionale. Vista la presa di posizione del Garante per questi concorsi è stata cambiata la modalità di pubblicazione, prevedendo l’affissione della sola parte dispositiva. Il principio può essere esteso agli altri casi di pubblicazione di delibere di enti pubblici: tale forma di diffusione è legittima solo se è prevista da una norma di legge o di regolamento (come per esempio per comuni e province il Testo unico degli enti locali). Sms di protezione civile. Il Centro di coordinamento nazionale per la viabilità («Viabilità Italia»), costituito presso il ministero dell’interno, potrà inviare sms utili alla gestione di situazioni di crisi della viabilità a tutte le persone presenti sul territorio interessato dall’emergenza. Via libera del Garante allo schema di convenzione stipulato tra «Viabilità Italia» e le società telefoniche. «Viabilità Italia», in seguito a una ordinanza contingibile e urgente emanata da una autorità di pubblica sicurezza, potrà chiedere alle società telefoniche di individuare i cellulari dei clienti presenti nell’area di crisi per allertarli via sms sulla situazione di emergenza o di imminente pericolo. È stato escluso l’obbligo di acquisire il consenso considerato che si tratta di contattare le persone in casi di urgenza. Università telematica. Il form di iscrizione a un sito web può contenere solo i dati personali strettamente necessari a fornire il servizio per il quale l’utente si registra. Altrimenti si viola la privacy e il Garante può bloccare il trattamento. Come è successo a una università telematica che raccoglieva anche informazioni, quali luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, risultati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità di mantenere contatti con gli utenti interessati al mondo dell’ateneo e di informare sulle novità e gli appuntamenti universitari. Dati sanitari dei militari. Parere favorevole del Garante su uno schema di dpr predisposto dal ministero della difesa. Lo schema di regolamento disciplina l’adozione del «doppio certificato»: per il militare in malattia prevista la trasmissione di due certificati medici: uno con la sola prognosi, da consegnare al superiore diretto, e un altro, recante anche la diagnosi, da inviare alle strutture sanitarie militari.

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