Gli enti locali non possono assumere, a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale, nelle funzioni di polizia locale, fino a quando non vi sarà la totale ricollocazione dei dipendenti della polizia provinciale dichiarati in soprannumero. Sono fatte salve le assunzioni di agenti stagionali disposte dalle amministrazioni, dall’entrata in vigore del Dl 78/2015, ma per una durata massima di cinque mesi nell’anno solare. Le modifiche introdotte dalla legge di conversione offrono la possibilità di tirare le fila su quali azioni sono concesse agli enti locali in materia di personale. Al di là delle assunzioni a tempo indeterminato (si vedano anche gli altri servizi in pagina), di quali altre regole devono tenere conto gli operatori e gli amministratori locali?
Il comma 424, della legge 190/2014, si riferisce esclusivamente alla capacità di assunzione e, quindi, solamente alle prestazioni di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La norma non intacca la possibilità di fare ricorso alle prestazioni di lavoro flessibile, anche se, va sottolineato, alle rigide condizioni previste dall’articolo 36, Dlgs 165/2001, ovvero in presenza di esigenze temporanee o eccezionali. Inoltre queste prestazioni possono essere attivate solo nel rispetto del Patto di stabilità, della riduzione delle spese di personale e della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità di lavoro flessibile, ai sensi dell’articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010.
Ci si è chiesti se anche gli incarichi dirigenziali (o di responsabili di servizi) di cui all’articolo 110, del Dlgs 267/2000, rientrino nel blocco delle assunzioni. La risposta è giunta dalla Corte dei conti, sezione Autonomie, che nella Deliberazione numero 19/2015, ha stabilito l’estraneità di questo istituto dalle limitazioni del comma 424.
Agli enti locali rimangono altre strade purché, ovviamente, non eludano l’obbligo di ricollocazione dei dipendenti degli enti di area vasta. Sono, infatti, sempre valide le possibilità di utilizzare dipendenti di altre amministrazioni attraverso l’istituto previsto dall’articolo 14 del Contratto nazionale di lavoro del 22 gennaio 2004, oppure di procedere con comandi e distacchi, ma sempre in un’ottica di temporaneità in modo da non occupare posti di dotazione organica destinati, invece, ai dipendenti di province e città metropolitane.
Sembra un’ottima strada anche quella di anticipare le manovre di ricollocazione con accordi/convenzioni per l’utilizzo temporaneo dei dipendenti delle amministrazioni provinciali; ma in questo caso è da verificare se poi il portale informatico che incrocia domanda e offerta, sarà in grado di gestire simili situazioni.
Nel campo della polizia locale, è altamente suggerita la procedura dell’avvalimento, di cui al comma 427, della legge di stabilità 2015.
Infine, la legge di conversione del Dl 78/2015 ha modificato l’articolo 98 del Dlgs 267/2000, prevedendo la possibilità di stipulare convenzioni per l’ufficio di segretario anche tra Comuni e Provincia e tra Province.
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