La vicenda
Un candidato alla mobilità volontaria, dipendente a tempo indeterminato presso altro ente locale, ha impugnato la decisione del comune, cui aveva chiesto di poter transitare in mobilità volontaria, di indire la procedura di un concorso pubblico esterno per l’assunzione, a tempo indeterminato part-time (50% del tempo pieno, 18 ore settimanali), di un funzionario direttivo economico finanziario, categoria giuridica D3. Per il ricorrente, il concorso pubblico sarebbe da annullare, per non aver l’ente proceduto ad una contestuale idonea procedura di mobilità, ex artt. 30, comma 2 bis, e 34 bis del d.lgs 165/2001, alla quale il ricorrente avrebbe avuto interesse a partecipare (avendo peraltro acquisito il nulla osta preventivo per il trasferimento dal sindaco del Comune di appartenenza).
Attivato il ricorso davanti al Tribunale amministrativo di primo grado, l’ente locale si è difeso precisando la carenza di interesse del candidato alla mobilità, inattuabile a dire dell’ente, in quanto non avrebbe potuto partecipare per la copertura di un posto di categoria giuridica iniziale D3, rivestendo il candidato ricorrente la posizione di sviluppo nella Categoria D2, con provenienza dalla categoria iniziale giuridica D1. Inoltre, nel merito il Comune si difende precisando che, la mobilità volontaria a suo tempo indetta, per il medesimo profilo professionale, era risultata priva di candidati, da cui è conseguito l’emissione del relativo bando di concorso esterno per reclutare la medesima figura professionale.
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