Calcolo dell’incentivo modulabile sull’importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara

l Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il parere n. 2837 del 18 luglio, stabilisce che l’art. 113 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede espressamente che il calcolo dell’incentivo vada modulato sull’importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara

30 Agosto 2024
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Il Ministero infrastrutture e trasporti ha pubblicato il seguente parere in materia di incentivi per funzioni tecniche parere n. 2837 del 18 luglio, in cui chiarisce che la disposizione che consente di erogare al personale dirigenziale gli incentivi per funzioni tecniche non può, dovendo essere considerata come norma di stretta interpretazione, essere applicata anche ai progetti finanziati con fondi del PNC. Il parere mims n. 1573 del 13/10/2022 ha stabilito che in caso di aggiudicazione di un accordo quadro, mediante “gara”, il calcolo dell’incentivo delle funzioni tecniche, svolte dai dipendenti dell’Amministrazione, di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, si effettua sulla base dell’importo del singolo contratto applicativo e non dell’importo massimo previsto dall’accordo quadro. Stante ciò, in caso di affidamento di un contratto applicativo di lavori, derivante da un accordo quadro aggiudicato con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del codice dei contratti pubblici, si chiede se l’ammontare del fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche debba essere calcolato sull’importo del contratto applicativo, non ancora ribassato (ossia che non tiene conto del ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di accordo quadro) oppure sull’importo contrattuale già ribassato. Nella seconda ipotesi, l’incentivo verrebbe ad essere determinato esclusivamente in funzione del ribasso offerto dall’operatore economico.

L’art. 113, co. 2, del d.lgs. 50/2016 stabilisce che l’incentivo alle funzioni tecniche vada calcolato facendo riferimento all’ “importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara”. Se ne desume, quindi, che i ribassi d’asta sono irrilevanti ai fini del calcolo della quota del 2% dell’incentivo. Il principio di cui al richiamato articolo trova applicazione anche nei casi di contratti attuativi di accordi quadro “incompleti”, i quali si caratterizzano per il rilancio del confronto competitivo tra le parti. Pertanto, l’incentivo andrà ivi calcolato facendo riferimento all’importo del contratto applicativo non ancora ribassato; la risposta corretta è la prima.

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