Calcolo TFR: disciplina legislativa e contrattuale

Un dipendente del settore creditizio agisce in tutti i gradi di giurisdizione per vedersi riconosciuta una liquidazione del trattamento di fine rapporto che tenga conto, nella base di calcolo, anche del lavoro straordinario svolto in un lungo periodo

7 Novembre 2019
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Un dipendente del settore creditizio agisce in tutti i gradi di giurisdizione per vedersi riconosciuta una liquidazione del trattamento di fine rapporto che tenga conto, nella base di calcolo, anche del lavoro straordinario svolto in un lungo periodo, in osservanza dell’art. 2120 del Codice civile e del principio di onnicomprensività. Ordinanza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 25 settembre 2019, n. 23932.

Massima

Ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, i criteri di quantificazione della retribuzione annua fissati dall’art. 2120 del Codice civile possono essere derogati solo dalla normativa collettiva intervenuta successivamente all’entrata in vigore della norma di legge e che tale deroga non può essere effettuata mediante il richiamo a norme pattizie previgenti.

Fatto

La Corte d’Appello di Palermo ha respinto il ricorso proposto dal lavoratore volto ad ottenere la riliquidazione del TFR mediante inserimento nella base di calcolo dei compensi percepiti a titolo di lavoro straordinario non occasionale e continuativo dal gennaio 1986 sino al 1996; il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione sulla ritenuta tassatività delle voci indicate nel CCNL di riferimento quali componenti da includersi nella base di calcolo del TFR.

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