Massima
Ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, i criteri di quantificazione della retribuzione annua fissati dall’art. 2120 del Codice civile possono essere derogati solo dalla normativa collettiva intervenuta successivamente all’entrata in vigore della norma di legge e che tale deroga non può essere effettuata mediante il richiamo a norme pattizie previgenti.
Fatto
La Corte d’Appello di Palermo ha respinto il ricorso proposto dal lavoratore volto ad ottenere la riliquidazione del TFR mediante inserimento nella base di calcolo dei compensi percepiti a titolo di lavoro straordinario non occasionale e continuativo dal gennaio 1986 sino al 1996; il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione sulla ritenuta tassatività delle voci indicate nel CCNL di riferimento quali componenti da includersi nella base di calcolo del TFR.
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