I parametri che devono essere provati dal soggetto che si dice mobbizzato sono relativi ai seguenti aspetti:
1) le vessazioni devono avvenire sul luogo di lavoro;
2) i contrasti devono avvenire in un congruo periodo di tempo;
3) le attività vessatorie devono essere provate, reiterate e molteplici nel tempo;
4) le azioni ostili poste in essere devono rientrare in almeno due delle categorie di azioni ostili riconosciute: attacchi alla possibilità di comunicare; isolamento sistematico; cambiamenti delle mansioni lavorative; attacchi alla reputazione; violenze o minacce;
5) deve esistere un dislivello tra gli antagonisti e la prova dell’inferiorità del ricorrente;
6) andamento secondo fasi successive della vicenda, almeno alcune tra, conflitto mirato; inizio del mobbing; sintomi psicosomatici; errori e abusi; aggravamento salute; esclusione dal mondo del lavoro ecc;
7) deve esistere l’intento persecutorio, cioè la prova di un disegno premeditato di vessare.
Per la Cassazione, per parlare di mobbing devono ricorrere tassativamente e contestualmente tutte e sette le predette condizioni.
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